Il procedimento di mediazione

La segreteria, entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione, comunica alle parti coinvolte nel procedimento (con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione):

  • la data e l’ora del primo incontro di mediazione;
  • il luogo dove si svolgerà l’incontro (ved. Sale incontri di mediazione);
  • il mediatore nominato dal responsabile dell’organismo (individuato tra gli iscritti nell'elenco mediatori).

La parte invitata comunica alla segreteria la propria risposta, di partecipazione all’incontro o di rifiuto, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’incontro.

Il primo incontro di mediazione si svolge preferibilmente in modalità telematica con il consenso di tutte le parti.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede camerale:

  • IN PRESENZA, nelle apposite sale in Largo Bortolo Belotti n. 16 a Bergamo (modalità di partecipazione).
  • IN MODALITÀ TELEMATICA, previa accettazione esplicita di controparte.

Incontri di mediazione

Gli incontri di mediazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di commercio di Bergamo si tengono dal lunedì al venerdì, al mattino e al pomeriggio.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, nelle mediazioni obbligatorie è necessaria l'assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli eventuali incontri successivi. Per giurisprudenza unanime e costante nella mediazione obbligatoria, così come in quella demandata dal giudice, le parti, accompagnate dai propri avvocati, debbono presenziare personalmente perché il tentativo di mediazione possa dirsi effettivamente avviato.

Se la parte invitata non si presentasse al primo incontro di mediazione, sarà redatto il verbale di mediazione per mancata comparizione senza ulteriori spese. In caso di esito positivo della mediazione, il verbale di accordo è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi (termine previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/2010), salvo accordo di superamento tra le parti.

Autenticazione accordi soggetti a trascrizione

L’art. 11 del d.lgs. n. 28/2010 prevede che “(...) se con l'accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Questo Organismo di mediazione pertanto ha concordato con il Consiglio notarile di Bergamo una procedura volta a favorire tale sottoscrizione.

Le Parti del procedimento di mediazione, interessate dall’articolo sopra citato, possono consultare l’elenco dei notai del Distretto di Bergamo che hanno dato la loro disponibilità, nonché il memorandum contenente anche l’elenco della documentazione necessaria, per l’autenticazione della sottoscrizione dell’accordo, che le medesime sono tenute a trasmettere al Notaio nei tempi indicati.

Normativa
Ultima modifica: Giovedì 4 Novembre 2021