Il legislatore, al fine di incentivare la mediazione quale strumento di giustizia alternativa, ha previsto talune agevolazioni fiscali connesse al procedimento come previsto dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010
- tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- in caso di successo della mediazione è riconosciuto un credito d’imposta fino alla concorrenza di 500 euro (aumentato a 600 euro a decorrere dal 30 giugno 2023), ridotto della metà in caso di insuccesso;
- il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di 50.000 euro (limite aumentato a decorrere dal 30 giugno 2023 a 100.000 euro). Nel caso di valore più alto l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Gli interessati possono richiedere il credito d’imposta, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la mediazione, presentando la domanda on-line accedendo tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito del Ministero della Giustizia.