Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU)

Nomina

L’organo arbitrale ha facoltà di nominare Consulenti tecnici d’ufficio (CTU), definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni e ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte. La nomina del consulente tecnico d’ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell’organo arbitrale, dal Consiglio arbitrale. Al CTU si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dagli articoli 9, 10 e 11 e il codice deontologico dell’arbitro del regolamento arbitrale.

Onorario

Gli onorari vengono pagati direttamente dalle parti al CTU. L’attività del CTU non potrà avere inizio sino a che le parti o una di esse non abbiano effettuato il deposito richiesto dall’organo arbitrale, nell’ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l’onorario e le spese del consulente.

Le spese per gli accertamenti tecnici devono essere anticipate dalla parte che li richiede e l’Organo arbitrale, nella propria decisione, stabilisce a quale delle parti esse devono far carico in via definitiva. Il Consiglio arbitrale tra le spese di procedimento determina anche l’onorario del CTU.

Riservatezza

Anche il consulente tecnico mantiene riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l’esito delle procedure arbitrali.

Ultima modifica: Lunedì 2 Novembre 2020