Telecomunicazioni

La Legge n. 249/1997 prevede che, in caso di controversie, il tentativo di conciliazione sia obbligatorio e debba concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza all’Autorità. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione è stato delegato da AGCOM ai Comitati regionali per le comunicazioni (CO.RE.COM). Dal 2012 lo svolgimento del tentativo di conciliazione è possibile anche presso le Camere di commercio aderenti al protocollo sottoscritto tra AGCOM e Unioncamere nazionale.

Il Servizio di Conciliazione della Camera di commercio di Bergamo ha rinnovato con la deliberazione camerale n. 89 del 19 luglio 2019 il Protocollo d’Intesa (pdf) tra AGCOM Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Unioncamere in materia di conciliazione per il settore delle telecomunicazioni firmato il 29 maggio 2019.

Tim chiude il canale conciliativo tramite le Camere di commercio

Tim Spa ha comunicato che a partire dal 1° luglio 2018 non aderirà più ai tentativi obbligatori di conciliazione presentati tramite il sistema delle Camere di commercio. Sarà comunque garantita la gestione di tutte le domande di conciliazione accettate fino al 30 giugno 2018. In sostituzione di questo canale, dal 1° luglio 2018 è prevista l’operatività di un organismo ADR Tim-associazioni dei consumatori tramite la piattaforma ConciliaWeb dell'AGCOM. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito della Tim.

Avvio della procedura

Il soggetto interessato presenta domanda alla Segreteria del Servizio di Conciliazione come riportato alla pagina Come avviare una mediazione.

Tariffe e modalità di pagamento

Tariffe e modalità di pagamento (pdf)

Il procedimento di mediazione

L'iter del procedimento è consultabile alla pagina Il procedimento di mediazione.

Durata della procedura

La legge n. 249/1997 prevede che, in caso di controversie, il tentativo di conciliazione sia obbligatorio e debba concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

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Ultima modifica: Lunedì 2 Novembre 2020