Controlli in contraddittorio

Il DM 21 aprile 2017 n. 93 disciplina, all’art. 5, c. 2, i controlli in contraddittorio. In virtù di quanto stabilito da tale normativa, i soggetti interessati nella misurazione possono richiedere alla Camera di commercio di competenza l’esecuzione di controlli in contraddittorio al fine di valutare l’idoneità della strumentazione in servizio e la correttezza della misura.

Chi può richiederlo?

Il controllo in contraddittorio può essere richiesto dal titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione. Per titolare dello strumento si intende la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.

Cosa si può sottoporre a controllo?

Sono sottoponibili a controllo in contraddittorio tutti gli strumenti di misura utilizzati per le seguenti finalità:

  • motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico
  • protezione dell’ambiente
  • tutela dei consumatori
  • imposizione di tasse e di diritti
  • lealtà delle transazioni commerciali

Quando si può richiedere?

A differenza della verificazione periodica il controllo non avviene secondo periodicità predefinite, ma può essere richiesto ogni qual volta una parte interessata nella misurazione ritenga necessario verificare lo strumento in uso.

Come fare richiesta?

Il controllo in contraddittorio può essere richiesto utilizzando l’apposito modulo firmato digitalmente e inviato tramite pec alla Camera di commercio di Bergamo.

Ultima modifica: Mercoledì 22 Maggio 2024