Ricorso

È possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo entro 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto - 31 agosto).

Il ricorso deve essere notificato alla Camera di commercio di Bergamo tramite ufficiale giudiziario o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta all'ufficio protocollo.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo il fascicolo contenente l'originale del ricorso notificato tramite ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso con la dichiarazione di conformità all'originale da parte dello stesso ricorrente e con la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.

Il ricorso, con valore non superiore ad euro 20.000,00 riferiti all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste), notificato a partire dal 1° gennaio 2016 produce automaticamente anche l'effetto di un reclamo (art. 17-bis del D.lgs. 546/1992 modificato, per ultimo, dall'art. 9, comma 1, lettera L del D.lgs. n. 156 del 2015). 

In questo caso è prevista la presentazione obbligatoria di un'istanza che anticipa il contenuto del ricorso che si intenderebbe portare all'attenzione della Commissione Tributaria Provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto – 31 agosto), entro il quale deve essere conclusa la procedura amministrativa da parte dell'Ente impositore. Il termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio, avanti la Commissione Tributaria Provinciale, del ricorrente decorre solo dopo lo scadere del termine dilatorio di 90 giorni.

Si fa presente che il Ministero dello sviluppo economico, con comunicazione n. 0232228 del 13/07/2016, ha precisato che l'art. 17 del D.lgs. 472/1997 stabilisce l'espresso divieto di applicazione della definizione agevolata alle sanzioni per omesso o tardivo versamento, indipendentemente dal procedimento di irrogazione utilizzato, determinando la non applicabilità della eventuale proposta di mediazione che l'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto con l'istituto del ricorso-reclamo.

Ultima modifica: Giovedì 20 Dicembre 2018