Ravvedimento operoso

Entro un anno dal termine di pagamento è possibile sanare l'eventuale omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale applicando il ravvedimento operoso previsto dall'art. 6 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 (pdf) del Ministero delle Attività Produttive.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE — La corretta modalità di applicazione del ravvedimento operoso alle violazioni di pagamento del diritto annuale è stata definita dalla Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C (pdf) del Ministero delle attività produttive e dalla Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico.

MISURE DELLA SANZIONE — Le misure della sanzione ridotta in applicazione del ravvedimento alle violazioni di pagamento del diritto annuale, sono state confermate dalla Circolare 30 dicembre 2008, n. 62417 (pdf) e dalla Circolare 6 febbraio 2015, n. 16919 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la corretta applicazione del ravvedimento operoso al diritto annuale è necessario versare:

  1. l'importo del diritto annuale. In caso di pagamento omesso è necessario versare l’intero importo dovuto. In caso di pagamento incompleto, effettuato entro il termine ordinario di pagamento oppure entro il termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%, è necessario versare la quota di diritto annuale ancora dovuta a integrazione. Qualora il pagamento sia stato già effettuato ma in modo tardivo, è possibile applicare il ravvedimento operoso, comunque non oltre un anno dal termine ordinario di pagamento,versando gli interessi legali e la sanzione secondo le percentuali sotto indicate;
  2. gli interessi legali calcolati a decorrere dal termine di pagamento;
  3. la sanzione calcolata sull’importo del diritto annuale non pagato o pagato tardivamente, pari al:
    • 3,75% in caso di ravvedimento effettuato entro trenta giorni dal termine ordinario di pagamento;
    • 6% in caso di ravvedimento effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal termine ordinario di pagamento.

In caso di omesso pagamento, cioè nel caso in cui il diritto non sia stato versato, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere dal termine ordinario di pagamento.

In caso invece di incompleto pagamento, cioè inferiore all’importo dovuto, effettuato non oltre il termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere da quest’ultimo termine, in tal caso avendo cura di maggiorare l’importo dello 0,40% calcolato sull’intero importo dovuto..

Tali disposizioni sono contenute nella Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il pagamento va effettuato tramite modello F24 (Sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3850 per il diritto annuale;
  • 3851 per gli interessi;
  • 3852 per la sanzione.

Il ravvedimento non è efficace:

  1. In caso di versamento non contestuale degli importi;
  2. Se effettuato oltre un anno dal termine di pagamento del diritto annuale.

In caso di ravvedimento per tardiva presentazione del mod. F24 a saldo zero, non può essere utilizzato il codice tributo 8911 perché non sana la violazione relativa al diritto annuale.

ATTENZIONE:

Decorso il termine di un anno per poter applicare il ravvedimento operoso e fino a quando non sia stata notificata la cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo può essere pagato applicando una sanzione pari al 30% del diritto e gli interessi calcolati al tasso legale vigente a decorrere dal termine ordinario di pagamento, commisurati al diritto dovuto.

Ultima modifica: Lunedì 30 Gennaio 2023