Istruzioni diritto annuale 2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 alle Camere di Commercio territorialmente competenti, dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese alla data del 1º gennaio 2011, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435).

Foglio di calcolo 2011
Ausilio al calcolo del diritto dovuto (xls)

Quando si paga

Prorogato il termine per il versamento del diritto annuale del 16 giugno 2011

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2011, le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, potranno effettuare il versamento del diritto annuale 2011:

  • entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (esercizio 1/1 - 31/12) la scadenza del pagamento corrisponde al 16 giugno 2011, mentre per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine è variabile, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Il pagamento può essere effettuato anche nei trenta giorni successivi maggiorando l'importo dello 0,40%. La maggiorazione deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi.

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi, si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Come si paga

Il versamento va eseguito in unica soluzione, tramite modello di pagamento F24 in via telematica, secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate. È possibile versare quanto dovuto per il diritto annuale utilizzando, in compensazione, eventuali crediti relativi a qualsiasi tributo e/o contributo.

Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Il pagamento non può essere rateizzato.

Per l'anno 2011 la Camera di Commercio di Bergamo non ha deliberato aumenti delle misure del diritto annuale in applicazione del comma 10 dell'Art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pdf).

Arrotondamenti

Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).

Trasferimenti

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2011 è dovuto solo alla Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1º gennaio 2011.

Ravvedimento operoso

Per sanare l'eventuale omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale è possibile usufruire del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del pagamento, con pagamento contestuale del diritto annuale dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta.

Sanzioni

Nei casi di tardivo od omesso versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni (pdf) del Ministero delle attività produttive e al Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo (pdf).

Rilascio certificazioni

A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo alla scadenza, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese è condizionato all'avvenuto pagamento del diritto annuale.

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022