Termine di pagamento anno 2017

Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2017 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Al pari delle imposte sui redditi,il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2017 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2017 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2016 e ovviamente dalla data di approvazione del bilancio.

Esempio – Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l’esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2017 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell’esercizio 01.10.2016 - 30.09.2017 (periodo d’imposta 2016) e il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2016 (ovvero entro il giorno 02.04.2018 in quanto il 31.03.2018 cade di sabato).

Diritto annuale 2017 - Versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2017. Entro il 30 novembre 2017 (ovvero entro il termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi previsto dall'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 435/01), i soggetti che, prima del 28 giugno 2017, data di entrata in vigore del Decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello sviluppo economico (GU n.149 del 28/6/2017) (pdf), avevano già versato il diritto annuale 2017 per gli importi fissati con nota 15 novembre 2016 n. 359584 del Ministero dello sviluppo economico (pdf) ovvero senza la maggiorazione del 20% destinata al finanziamento dei progetti Punto Impresa Digitale, Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, Turismo e attrattività, sono tenuti ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato senza sanzioni né interessi.

AVVERTIMENTO

I versamenti effettuati senza l’incremento del 20% a partire dal 28 giugno 2017, devono essere conguagliati entro un anno dal termine di pagamento, con la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso previsto dall'art.6 del DM 54/2005.

Diritto annuale 2017 - Differimento dei termini di versamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017 ha prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2017 per i titolari di redditi di impresa.
La proroga stabilita con il decreto sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2017. La scadenza del 30 giugno 2017 è stata prorogata al 20 luglio 2017, mentre dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 il pagamento può essere effettuato maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Resta inteso che i soggetti iscritti esclusivamente nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) non titolari di reddito di impresa, non rientrano nella casistica individuata dalla norma e, pertanto, per essi rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro i trenta giorni successivi (ovvero entro il 31 luglio 2017, cadendo il 30 luglio 2017 di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.
Ultima modifica: Martedì 22 Gennaio 2019