Vidimazioni
Vidimazione digitale
I formulari rifiuti devono essere vidimati tramite il portale RENTRI.
I libri sociali e i libri contabili possono essere gestiti e conservati digitalmente con pieno valore legale tramite il servizio Libri digitali.
Che cosa sono
L'obbligo della bollatura riguarda i libri sociali previsti dal codice civile agli artt. 2421 e 2478 e ogni altro libro o registro per il quale la legge speciale che lo istituisce ne preveda la bollatura obbligatoria (es. registri di carico e scarico D.M. 59/2023).
La Guida alla bollatura di registri e libri sociali tratta in dettaglio quali libri vidima e quali libri non vidima la Camera di commercio, quale è la Camera di commercio competente per territorio e con quali formalità vanno predisposti i libri.
Che cosa fare
La richiesta va inviata tramite la piattaforma Servizi Online. Una breve Guida ROL vidimazioni (pdf) illustra la procedura informatica per accedere al servizio.
Consegna
È possibile presso la sede di Bergamo e di Treviglio. Il pagamento dei diritti di segreteria verrà richiesto direttamente nella piattaforma. Perfezionato il pagamento, il sistema assegnerà in automatico il primo appuntamento disponibile. La data e l'ora potranno essere modificate seguendo le istruzioni contenute nel messaggio email di assegnazione. La mail utilizzata dal sistema è quella inserita in fase di registrazione con user id o con SPID.
Ritiro
Le vidimazioni non sono effettuate in giornata. Di norma i libri e i formulari vidimati verranno restituiti, di massima, trascorsi cinque giorni lavorativi dalla presentazione.
Per il ritiro è necessario prenotare un appuntamento utilizzare Servizi Online.
Vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti
Per le schede tecniche dei sottoprodotti consultare la pagina Informazioni sulle schede tecniche dei sottoprodotti.
Quanto costa
La vidimazione comporta di norma il pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e della tassa di concessione governativa.
I registri ambientali (carico/scarico D.M. 59/2023) versano solo il diritto di segreteria di 25,00 euro.
Imposta di bollo
L’imposta di bollo è dovuta nella misura ordinaria pari a 16,00 euro per ogni 100 pagine o frazione (verificare i casi di esenzione e i casi particolari a fine pagina).
Diritti di segreteria
I diritti di segreteria ammontano a:
- 25,00 euro per ogni libro/registro e schede tecniche previste dalla normativa per le quali si chiede la bollatura.
- 10,00 euro per la vidimazione del “Registro Attività del Commissario Liquidatore di società cooperativa”.
Tassa di concessione governativa
La tassa di concessione governativa viene corrisposta in modo ordinario o in modo forfetario.
- MODO ORDINARIO
-
Soggetti obbligati
- imprenditori individuali
- le società di persone
- le società cooperative e le mutue assicuratrici
- i consorzi i G.E.I.E.
- le associazioni e le fondazioni
- gli enti, inclusi gli enti morali.
Importo della tassa: € 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
- MODO FORFETARIO
-
Soggetti obbligati
- le società per azioni le società in accomandita per azioni
- le società a responsabilità limitata
- le società consortili a responsabilità limitata o per azioni
- le sedi secondarie di società estere
- i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali gli enti pubblici.
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell’anno deve essere versata la tassa forfetaria, mentre nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone si considera valido il versamento effettuato per l’anno in corso.
Importo della tassa:
- 309,87 euro se il capitale sociale è inferiore o uguale a 516.456,90 euro.
- 516,46 euro per capitale sociale superiore a 516.456,90 euro.
Poiché l’importo della tassa dipende dal capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni deliberati successivamente a tale data non incidono sull’importo della tassa per l’anno in corso.
Esenzioni
Le Onlus, le cooperative sociali e i loro consorzi nonché gli organismi di volontariato sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa. La qualifica di Onlus e di cooperativa sociale deve risultare dall'iscrizione al Registro imprese, diversamente il legale rappresentante dovrà produrre certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la attesta.
Le società o associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa e dall'imposta di bollo e sul libro vanno riportati gli estremi di esenzione: "Esente da imposta di bollo ai sensi art. 27 bis D.P.R. 26/10/72 n. 642". Ai fini dell'esenzione è necessario fornire documentazione che attesta l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport.
Le cooperative edilizie sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ma versano la tassa di concessione governativa nella misura ridotta di un quarto, cioè 16,75 euro.
Per i libri e registri previsti da leggi speciali è necessario verificare di volta in volta la previsione normativa in merito.
Normativa
Codice civile artt. 2214, 2215, 2215bis, 2218, 2421, 2478
DPR 7/12/1995, n. 581
Art. 8 Legge 18/10/2001, n. 383
Circolare Agenzia delle Entrate 22/10/2001, n. 92/E
Circolare Agenzia delle Entrate 30/1/2002, n. 9/E
Risoluzione Agenzia delle Entrate 12/3/2002, n. 85
Circolare Agenzia delle Entrate 1/08/2002, n. 64
D.M. 59/2023
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