Attività di agente di affari in mediazione - Verifica periodica della permanenza dei requisiti

Il registro delle imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di agente d’affari in mediazione (artt. 7 e 8 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).

Imprese interessate

La procedura per la verifica del possesso dei suddetti requisiti interesserà tutte le imprese individuali e le società che hanno sede legale nella provincia di Bergamo e che svolgono l’attività di agente di affari in mediazione da più di 4 anni. Le imprese interessate riceveranno una comunicazione (ved. fac-simile pdf) all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) iscritto al Registro imprese.

Termine

Per confermare il possesso dei requisiti, le imprese coinvolte dovranno inviare al registro di Bergamo, entro il termine indicato nella comunicazione ricevuta, una pratica telematica di Comunicazione unica completa dei moduli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati, oltre alla copia dell’ultima polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi professionali.

Modalità

Per rendere semplice e veloce la compilazione della pratica di conferma del possesso dei requisiti, all’interno della piattaforma Dire sono presenti i modelli per la verifica dinamica dei requisiti (“Modello verifica dinamica requisiti – mediatori” e “Modello verifica dinamica requisiti – Intercalare antimafia”) in formato PDF editabile.

In questo modo i modelli possono essere scaricati al momento della predisposizione della pratica in Dire e compilati direttamente sul proprio PC, successivamente firmati digitalmente ed infine allegati alla pratica telematica.

Al fine di facilitare la presentazione della pratica telematica di revisione dinamica si rende disponibile la Guida tecnica per la presentazione delle pratiche (pdf).

Modello verifica dinamica requisiti mediatori (vedi nota)

Il modello di autocertificazione dei requisiti di onorabilità deve essere compilato e allegato alla pratica di conferma dei requisiti da tutti i titolari di impresa individuale, dai legali rappresentanti di società, dagli eventuali preposti nominati e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa.

Modello verifica dinamica mediatori – Intercalare antimafia ed elenco soggetti (vedi nota)

Il modello di autocertificazione dei requisiti antimafia deve essere compilato, allegato alla pratica e sottoscritto digitalmente da parte dei seguenti soggetti:

  • S.N.C. — tutti i soci anche se non amministratori, i procuratori e gli institori;
  • S.A.S. — tutti i procuratori e gli institori;
  • SOCIETÀ DI CAPITALI — tutti i componenti degli organi di amministrazione, tutti i membri del collegio sindacale, i procuratori e gli institori, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Nelle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. Al contrario la documentazione dovrà invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale (vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sede giurisdizionale – Sezione V n. 4654/2012 del 30/08/2012).

Non devono compilare l’intercalare antimafia:

  • Il titolare dell’impresa individuale, i legali rappresentanti di società e i preposti / collaboratori / dipendenti che devono invece compilare il “Modello Verifica dinamica requisiti – mediatori”.

(nota) I modelli vengono generati in automatico all’interno della pratica Dire.

Conclusione del procedimento

Il procedimento di revisione dinamica si conclude in modo positivo tramite l’evasione della pratica telematica nella posizione di ciascuna impresa. Dopo l’evasione, ai sensi di legge, il registro delle imprese provvederà alla verifica delle autocertificazioni rese, secondo le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e alla verifica della copertura assicurativa per i quattro anni di riferimento.

Nell’eventualità in cui dovessero emergere dichiarazioni non veritiere verrà avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività mediatizia con segnalazione all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti competenti in materia di false attestazioni. La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, così come il mancato possesso di un requisito obbligatorio, comporterà l’inibizione alla continuazione dell’attività di mediazione.

L’adozione del provvedimento di inibizione non esclude l’adozione di altri provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa in materia (come ad esempio la sanzione pecuniaria introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 per i mediatori immobiliari e/o a titolo oneroso che dovessero operare senza la prescritta copertura assicurativa).

Non è possibile depositare i moduli o i formulari con la pratica di revisione dinamica.

Ultima modifica: Martedì 12 Marzo 2024