Domicilio digitale

Obbligo domicilio digitale

È obbligatorio per legge che la PEC sia iscritta nel Registro delle Imprese, valida come domicilio digitale ufficiale dell'impresa.

Il domicilio digitale è prerequisito per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte che non hanno in visura un indirizzo PEC valido e attivo devono regolarizzare la propria posizione. Coloro che non adempiono all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore.

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido e attivo comporterà quindi l'assegnazione di un domicilio digitale d'ufficio e, contemporaneamente, l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e, come indicato dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

La Camera di commercio provvederà regolarmente a cancellare gli indirizzi pec revocati o non validi e ad assegnare d’ufficio il domicilio digitale, con contestuale applicazione delle sanzioni alle imprese inadempienti.

Per maggiori informazioni, per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare la propria PEC consulta la pagina informativa di Unioncamere.

Ultima modifica: Giovedì 4 Aprile 2024