Sanzioni amministrative

Che cosa sono

Qualora le comunicazioni al Registro imprese e/o al Rea vengano effettuate oltre i termini indicati dalla legge o vengano del tutto omesse vengono elevate sanzioni amministrative. La scadenza del termine di legge si determina partendo dal giorno successivo alla data dell’atto o dell’evento. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo.

A chi si applicano

La sanzione si applica ai soggetti obbligati in carica al momento del perfezionarsi dell’illecito (ved. par. "Chi deve pagare"):

  • OBBLIGATO PRINCIPALE — È è la persona fisica destinataria della sanzione, che, a seconda dell’atto o dell’evento, può essere l’amministratore unico, un componente del consiglio di amministrazione, il sindaco effettivo, i soci delle società di persone, il liquidatore, il titolare di impresa individuale, il notaio.
  • OBBLIGATO SOLIDALE — È il soggetto (società, consorzio, associazione) tenuto al versamento complessivo delle sanzioni comminate, nel caso in cui gli obbligati principali non provvedano personalmente al pagamento della sanzione loro inflitta.

Lo stesso verbale viene spedito anche presso la sede legale dell'impresa "obbligata in solido", in quanto la società dovrà pagare se l'obbligato principale non provvede. Il verbale di accertamento viene notificato agli obbligati tramite Posta Elettronica Certificata o tramite servizio postale.

Importi aggiornati alla L. n. 180/2011 (entrata in vigore il 15 novembre 2011)

Secondo il principio di legalità, si applica la norma in vigore al momento della commissione della violazione accertata. Il riferimento non è pertanto il giorno di presentazione della comunicazione al Registro delle imprese, ma il primo giorno successivo alla data di scadenza del termine prescritto dalla legge.

 

Tipo di violazione Sanzione pecuniaria prevista
Entro 30 gg. Oltre 30 gg.
Imprese individuali e notaio: ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e per il notaio 20,00 euro
Atti societari: ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza 68,66 euro Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza 206,00 euro
Bilanci: ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza 91,56 euro Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza 274,66 euro
Rea: ritardate od omesse comunicazioni al Rea (modelli S5, UL)

Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza 10,00 euro

Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza 51,33 euro

Modalità di pagamento

L'importo della sanzione deve essere pagato entro 60 giorni dalla notificazione del processo verbale.

Sanzioni Registro imprese

Il pagamento della sanzione e delle spese può essere effettuato presso qualsiasi Concessionario della riscossione o istituto di credito o agenzia postale, utilizzando il modulo F23 allegato al verbale di accertamento e pre-compilato con i relativi importi.

Sanzioni Rea

Il pagamento della sanzione e delle spese può essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione o istituto di credito o agenzia postale, utilizzando il modulo F23 allegato al verbale di accertamento e precompilato con i relativi importi. Inoltre può essere pagata tramite addebito sul conto Telemaco, evitando in tal modo il pagamento delle spese di notifica. Qualora si intenda usufruire di tale facoltà occorre scrivere nel riquadro note: "Si autorizza la Camera di commercio di Bergamo a trattenere dal nostro conto Telemaco, a titolo di oblazione, l'importo della sanzione REA pari ad Euro…".

L’ufficio emetterà un verbale di accertamento per l’obbligato principale e uno per l'obbligato solidale.

Qualora il verbale di accertamento non venga pagato verrà emessa ordinanza ingiuntiva e l'importo della sanzione ammonterà, in base al ritardo, fino all'importo di 154,00 euro per ogni obbligato.

Chi deve pagare

Il pagamento della sanzione deve essere effettuato da uno solo dei due obbligati, e pertanto, o dall’obbligato principale (persona fisica) oppure dal responsabile in solido (società, consorzio, associazione ecc.). Non da entrambi.

In caso di mancato pagamento liberatorio nei 60 giorni, l’ufficio avvierà il procedimento sanzionatorio ai sensi degli artt. 17 e seguenti della Legge n. 689/1981, nel corso del quale l'interessato potrà far pervenire scritti difensivi e potrà chiedere di essere sentito entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.

Ultima modifica: Giovedì 9 Marzo 2023