Quali libri vidima la Camera di commercio?
La Camera di commercio vidima i libri previsti dal codice civile e dalle norme speciali.
Tipologia | Categoria |
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LIBRI SOCIALI PREVISTI DAL CODICE CIVILE |
A) Società per azioni (art. 2421 c.c.)
B) Società cooperative
C) Società a responsabilità limitata (art. 2478 c.c.)
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LIBRI O REGISTRI PREVISTI DA NORME SPECIALI |
Sono soggetti a bollatura tutti i libri e registri previsti da norme speciali per i quali si fornisce un elenco peraltro non esaustivo. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l’obbligatorietà della bollatura e la competenza in capo alla Camera di commercio.
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Quali libri non vidima la Camera di commercio?
La Camera di commercio di Bergamo non vidima:
- libri e registri di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne i registri e formulari rifiuti relativi alle sedi secondarie e unità locali operative situate in provincia di Bergamo);
- libri e registri la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INAIL, Questura, Comune, Agenzia delle Entrate ecc. (es. libri prescritti da normativa di P.S., libri relativi ai lavoratori dipendenti, registri previsti da leggi sull’imposta di fabbricazione);
- libri, registri e scritture contabili la cui vidimazione non è prevista obbligatoriamente da norma di legge o regolamento.
La legge n. 383/2001 ha soppresso dal 25 ottobre 2001 l’obbligo di vidimazione dei seguenti libri:
- libro giornale e relativi sezionali;
- libro inventari;
- libri e registri fiscali (libri IVA e scritture contabili previste ai fini delle imposte dirette).
Per questi libri permane il solo obbligo di numerazione e di pagamento dell’imposta di bollo da parte del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture. La Camera di commercio di Bergamo non vidima i suddetti libri e registri.
La legge n. 2/2009 ha eliminato dal 30 marzo 2009 l’obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilità limitata. La Camera di commercio di Bergamo non vidima tale libro.
Qual è la Camera di commercio competente?
LIBRI SOCIALI — La competenza per la vidimazione è delle Camere di commercio e dei notai. La Camera di commercio territorialmente competente è quella della provincia ove è ubicata la sede legale. Per le imprese plurilocalizzate è competente la Camera di commercio della sede legale. Per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie è competente anche la Camera di commercio ove è ubicata la sede secondaria.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI E FORMULARI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI — È competente alla vidimazione esclusivamente la Camera di commercio della sede legale o dell’unità locale presso la quale è utilizzato il registro (anche per soggetti non iscritti nel Registro imprese). Per i formulari di accompagnamento dei rifiuti la competenza è affidata alle Camere di commercio, alle Agenzie delle Entrate e agli uffici della Provincia.
Formalità dei libri
Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo. Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli vanno riportati su tutte le pagine:
- il nome della ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale;
- la sede legale o la sede attività per le imprese individuali;
- la partita IVA e il codice fiscale;
- il tipo di libro.
Nei libri rilegati i dati di cui sopra vanno riportati sulla copertina o sull’ultima pagina numerata.
La numerazione è eseguita per pagina, o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato) o a facciate contrapposte. Le pagine non utilizzabili devono essere barrate e annullate.
Nei registri di carico e scarico è necessario indicare l’ubicazione della sede o unità operativa in quanto il dato è necessario per stabilire la competenza territoriale alla vidimazione.