Guida alla bollatura di registri e libri sociali

Quali libri vidima la Camera di commercio?

La Camera di commercio vidima i libri previsti dal codice civile e dalle norme speciali.

Tipologia Categoria

LIBRI SOCIALI PREVISTI DAL CODICE CIVILE

A) Società per azioni (art. 2421 c.c.)

  • Libro dei soci
  • Libro delle obbligazioni
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies c.c.
  • Il libro del revisore o della società incaricata al controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 ter c.c.

B) Società cooperative

  • Si applicano i libri previsti per le società per azioni in quanto compatibili.

C) Società a responsabilità limitata (art. 2478 c.c.)

  • Libro delle decisioni dei soci
  • Libro delle decisioni degli amministratori
  • Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore
  • Libri sociali dei Contratti di rete con soggettività giuridica e iscritti al R.I

LIBRI O REGISTRI PREVISTI DA NORME SPECIALI

Sono soggetti a bollatura tutti i libri e registri previsti da norme speciali per i quali si fornisce un elenco peraltro non esaustivo. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l’obbligatorietà della bollatura e la competenza in capo alla Camera di commercio.

  • Libro giornale delle autenticazioni delle girate
  • Libro giornale degli incarichi, tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264 del 08/08/1991)
  • Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942)
  • Registro operazioni cambi (legge n. 1 del 05/01/1956)
  • Registro di produzione
  • Registro di raccolta occasionale fondi
  • Registro degli affari (tenuto dalle agenzie immobiliari)
  • Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961)
  • Registro dei programmi
  • Registro dei fidi
  • Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990)
  • Registro tenuto dai produttori di congegni automatici, semiautomatici, elettrici ed elettronici per il gioco da trattenimento o di abilità
  • Registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (legge 23/7/2009 n. 99)
  • Verbale di accettazione prove cementi armati o materiale da costruzione (DPR. N. 380 del 2001)
  • Registro carico e scarico accettazione materiali (DPR. N. 380 del 2001)
  • Schede tecniche sottoprodotti (Art. 5 c.6 del D. Min. Amb. N.264 del 2016)
  • Registro dei materiali radioattivi (L. 1860/1962-D.Lgs 230/1995)
 

Quali libri non vidima la Camera di commercio?

La Camera di commercio di Bergamo non vidima:

  • libri e registri di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia;
  • libri e registri la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INAIL, Questura, Comune, Agenzia delle Entrate ecc. (es. libri prescritti da normativa di P.S., libri relativi ai lavoratori dipendenti, registri previsti da leggi sull’imposta di fabbricazione);
  • libri, registri e scritture contabili la cui vidimazione non è prevista obbligatoriamente da norma di legge o regolamento.

La legge n. 383/2001 ha soppresso dal 25 ottobre 2001 l’obbligo di vidimazione dei seguenti libri:

  • libro giornale e relativi sezionali;
  • libro inventari;
  • libri e registri fiscali (libri IVA e scritture contabili previste ai fini delle imposte dirette).

Per questi libri permane il solo obbligo di numerazione e di pagamento dell’imposta di bollo da parte del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture. La Camera di commercio di Bergamo non vidima i suddetti libri e registri.

La legge n. 2/2009 ha eliminato dal 30 marzo 2009 l’obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilità limitata. La Camera di commercio di Bergamo non vidima il libro soci a meno che questo sia espressamente previsto dallo statuto della società.

Qual è la Camera di commercio competente?

LIBRI SOCIALI — La competenza per la vidimazione è delle Camere di commercio e dei notai. La Camera di commercio territorialmente competente è quella della provincia ove è ubicata la sede legale. Per le imprese plurilocalizzate è competente la Camera di commercio della sede legale. Per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie è competente anche la Camera di commercio ove è ubicata la sede secondaria.

Formalità dei libri

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo. Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli vanno riportati su tutte le pagine:

  • il nome della ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale;
  • la sede legale o la sede attività per le imprese individuali;
  • la partita IVA e il codice fiscale;
  • il tipo di libro.

Nei libri rilegati i dati di cui sopra vanno riportati sulla copertina o sull’ultima pagina numerata.

La numerazione è eseguita per pagina, o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato) o a facciate contrapposte. Le pagine non utilizzabili devono essere barrate e annullate.

Ultima modifica
Martedì 3 Febbraio 2026