La norma prevede che il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro informatico (ved. modulo istanza di cancellazione nel par. Modulistica). La riabilitazione è accordata dal Tribunale e il relativo decreto è pubblicato nel Registro, su istanza dell'interessato. La riabilitazione è accordata per il protesto sia di effetti cambiari che di assegni.
Nell'attesa della riabilitazione da parte del Tribunale è comunque possibile chiedere che sia annotato nel Registro protesti l'avvenuto pagamento in modo che l'annotazione compaia nella visura protesti.