Cancellazione delle PEC non univoche

Mercoledì 24 Maggio 2017

Cancellazione delle PEC non univoche

Le imprese che non hanno un indirizzo Pec univoco devono regolarizzare la propria iscrizione.

In ottemperanza alla direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con Ministero della Giustizia n. 2608 del 27/04/2015, il Registro imprese di Bergamo svolge i controlli relativi all’esistenza, alla validità e all’univocità degli indirizzi di posta elettronica (Pec) comunicati dalle imprese iscritte.

In data 23 maggio 2017 è stato pubblicato nell’Albo camerale on line l'elenco delle imprese che hanno in visura un indirizzo Pec non univoco ma riferibile a soggetti terzi professionisti.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione le imprese indicate nell’elenco dovranno regolarizzare la propria iscrizione tramite:

  • documentazione dell’effettiva titolarità della casella Pec, trasmettendo a
    cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it una copia semplice del contratto in corso di validità con il gestore che ha rilasciato la casella Pec;
  • in alternativa, comunicazione al Registro imprese del nuovo indirizzo di PEC dell’impresa.

Per maggiori informazioni in merito alle procedure si rimanda alle pagine dedicate all’avvio della cancellazione delle Pec e alle modalità di regolarizzazione della Pec.

Decorsi inutilmente i 30 giorni, il Conservatore del Registro imprese procederà, senza ulteriore avviso, alla cancellazione d’ufficio degli indirizzi Pec non regolarizzati.

Si raccomanda di verificare periodicamente la validità dell’indirizzo Pec presente in visura al fine di non incorrere nella procedura di cancellazione d’ufficio. La norma prevede inoltre che, in assenza di un indirizzo Pec attivo, valido e univoco in visura, qualsiasi modifica inviata sulla posizione dell’impresa sarà sospesa fino a quando non venga comunicato un indirizzo attivo, valido e univoco e comunque per un massimo di tre mesi per le società, e 45 giorni per le imprese individuali. Decorso tale termine, la modifica verrà respinta e considerata mai presentata. L’ufficio valuterà se è possibile procedere all’iscrizione d’ufficio della modifica, e, nel caso, accerta la violazione per l’omessa denuncia.

Ultima modifica: Lunedì 13 Maggio 2019