Se l'impresa non comunica il domicilio digitale il Registro imprese lo attribuisce d'ufficio con una sanzione

Mercoledì 2 Marzo 2022

Se l'impresa non comunica il domicilio digitale il Registro imprese lo attribuisce d'ufficio con una sanzione

È obbligatorio per legge che la PEC sia iscritta nel Registro delle Imprese, valida come domicilio digitale ufficiale dell'impresa.

Il domicilio digitale diventa prerequisito per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale (ossia la PEC) dovranno regolarizzare la propria posizione. Coloro che non adempieranno all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore.

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido e attivo comporterà quindi l'assegnazione di un domicilio digitale d'ufficio e, contemporaneamente, l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e, come indicato dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all'applicazione delle sanzioni. Le imprese possono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio.

Per maggiori informazioni, per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare la propria PEC consulta la pagina informativa di Unioncamere.

Ultima modifica: Lunedì 30 Maggio 2022