Nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e del revisore

Martedì 23 Aprile 2019

Nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e del revisore

L'obbligo scatta a partire dal 17 dicembre 2019, ma si può iscrivere la nomina dell'organo di controllo o del revisore anche prima della modifica statutaria.

L’articolo 2477 del codice civile è stato recentemente modificato dal D.Lgs 14/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, entrato in vigore il 16 marzo 2019. Sono ora previsti nuovi limiti dimensionali per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore.

La formulazione dell’articolo ha suscitato dubbi sulla decorrenza dell’obbligo, motivo per cui la Consulta dei Conservatori della Regione Lombardia si è espressa per assicurare l’uniformità interpretativa, formalizzata per Bergamo con la disposizione del conservatore in data 17/4/2019. Secondo l’interpretazione comune, l’obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore e di adeguare lo statuto decorre a partire da 9 mesi dall’entrata in vigore della norma e quindi dal 17 dicembre 2019.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore può avvenire comunque anche prima del 17 dicembre e della modifica statutaria. In questo caso, si tratterà allora di una nomina volontaria che verrà iscritta al Registro imprese in quanto prevista dal codice civile, circostanza da tenere presente in vista della prossima campagna di rinnovo cariche.

Ultima modifica: Lunedì 13 Maggio 2019