Procedure richieste da particolari Paesi

Le procedure sono in ordine alfabetico per paese di interesse.

BIELORUSSIA

16/3/2022 — In considerazione del ruolo della Bielorussia nelle vicende legate al conflitto in Ucraina, i Paesi dell’Unione Europea hanno approvato un nuovo pacchetto di sanzioni verso tale Paese. Si consiglia pertanto una particolare attenzione, come meglio illustrato nella pagina dedicata del sito camerale.

Nel ricordare che i documenti per l’estero rilasciati dalla Camera di commercio non costituiscono in alcun caso un’autorizzazione all'export, le pratiche (richieste di emissione di certificati di origine o di attestati o l’apposizione di visti su fatture o altri documenti aziendali) per operazioni di esportazione verso la Bielorussia devono essere accompagnate da una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc) che evidenzi che i beni e i destinatari di questi non sono assoggettati alle sanzioni, sollevando contestualmente la Camera da ogni responsabilità conseguente.

L’Ente, inoltre, non apporrà alcun visto su fatture e documenti aziendali contenenti dichiarazioni che facciano riferimento a deroghe o a esclusioni dalle misure restrittive, né che contengano indicazioni sulla destinazione d'uso delle merci da esportare verso tale Paese.

Infine, il rilascio di carnet ATA per l’esportazione temporanea di merce in Bielorussia è soggetto a valutazione preventiva.

EGITTO

Legalizzazione dei documenti per l’Egitto

27/9/2021 — Le Autorità doganali egiziane richiedono che il certificato di origine sia munito di visto consolare. A tal fine l’impresa deve redigere la bozza di certificato in inglese e deve contestualmente richiedere anche l’autentica (ex “visto Upica”), indicandone il numero nella corrispondente colonna accanto al modello base.

Anche la fattura dev’essere redatta in inglese e nell’indirizzo di destinazione dev’essere menzionato il nome completo "Repubblica araba d'Egitto". La fattura dev’essere trasmessa per via elettronica all'importatore al fine di ottenere il numero di identificazione ACID (Advanced Cargo Information Declaration). Tale numero dev’essere poi riportato nella fattura stessa, che dev’essere vistata dalla Camera di commercio: se contiene prodotti di origine extra-UE, potrebbe essere richiesta anche la legalizzazione consolare (e quindi oltre al visto dev’essere richiesta anche l’autentica).

Il numero ACID dev’essere inoltre indicato anche nel riquadro 5 "Osservazioni" della bozza di certificato di origine; qualora il cliente lo richieda, sempre nel riquadro 5 è possibile indicare il proprio numero di partita IVA e il numero di partita IVA dell'importatore egiziano. Tali dati dovranno essere indicati anche nella fattura di esportazione da associare al certificato.

Infine, qualora il cliente necessitasse anche della legalizzazione consolare di documenti redatti in lingua italiana, il Consolato egiziano richiede che gli stessi siano tradotti in arabo o in inglese con traduzione giurata e legalizzazione presso la Cancelleria Asseverazioni del Tribunale.

Nel sito camerale sono disponibili maggiori informazioni sugli adempimenti richiesti dall’Egitto agli esportatori.

FEDERAZIONE RUSSA

9/3/2022 — In considerazione dell’attuale fase critica legata al conflitto in Ucraina e all’evoluzione del relativo quadro sanzionatorio verso la Federazione Russa, è importante che le imprese prestino particolare attenzione, anche in caso di relazioni commerciali iniziate prima della crisi, al fine di verificare l’eventuale impatto delle restrizioni, come meglio illustrato nella pagina dedicata del sito camerale.

Nel ricordare che i documenti per l’estero rilasciati dalla Camera di Commercio non costituiscono in alcun caso un’autorizzazione all'export, le pratiche (richieste di emissione di certificati di origine o di attestati o l’apposizione di visti su fatture o altri documenti aziendali) per operazioni di esportazione verso la Federazione Russa devono essere accompagnate da una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc) che evidenzi che i beni e i destinatari di questi non sono assoggettati alle sanzioni, sollevando contestualmente la Camera da ogni responsabilità conseguente.

Inoltre, non è possibile richiedere visti su fatture e documenti aziendali contenenti dichiarazioni che facciano riferimento a deroghe o esclusioni dalle misure restrittive, né sulla destinazione d'uso delle merci.

Resta infine sospeso sino a nuova comunicazione il rilascio di carnet ATA per merce diretta in Ucraina e Federazione Russa. Per tali operazioni l’impresa potrà richiedere direttamente in Dogana un’autorizzazione all’esportazione temporanea.

IRAQ

22/9/2020 — La Dogana irachena richiede che nel riquadro 4 siano obbligatoriamente menzionati l'itinerario della spedizione (luogo di partenza, eventuali scali, luogo di arrivo) e il mezzo di trasporto utilizzato. Si ricorda che non è consentita l’apposizione di alcuna informazione in senso negativo (ad es. “le merci non attraverseranno il porto di...”, “la spedizione non farà scalo nel porto di ...”, “per il trasporto delle merci non saranno utilizzati mezzi di nazionalità…” o simili).

Nel riquadro 5 è, inoltre, richiesta l’indicazione dei riferimenti al contratto.

Tutti i dati devono essere riscontrabili nella fattura di esportazione allegata alla pratica.

OMAN

17/5/2021 — L'Ambasciata del Sultanato dell'Oman comunica che tutti i documenti commerciali destinati a tale Paese devono essere legalizzati dal Consolato omanita a Roma.

Indirizzo: Via della Camilluccia, 625 Roma
Telefono: 0636300.517-545

TURCHIA

28/2/2023 - La legislazione turca prevede che non sia necessario il certificato di origine (CO) per merci comunitarie provenienti da Paesi UE; il CO è in pratica richiesto esclusivamente per merci di origine extra-UE.

Bisogna però precisare che, ai sensi dell'art. 47 dell'Accordo di Unione Doganale tra la Turchia e l'UE, per qualsiasi spedizione le autorità doganali turche in caso di dubbio hanno sempre la facoltà di esigere la presentazione del CO, che può essere richiesto anche dalle Autorità locali o da altri organismi che concorrono alla realizzazione dell'operazione commerciale (ad es. le banche per il pagamento di un credito documentale). Resta ovviamente immutata, inoltre, la facoltà del cliente di richiedere il CO per motivi commerciali (ad esempio per accertarsi del “made in…” dichiarato sul bene).

È quindi consigliabile effettuare una verifica con l’importatore turco prima di effettuare una spedizione ivi diretta.

Per la compilazione della bozza di CO, inoltre, bisogna considerare che la Dogana turca respinge i certificati riportanti la sola indicazione "Unione Europea", benché corretta.

Per tale motivo, per i CO relativi a merce diretta in Turchia la menzione “Unione Europea” nel riquadro 3 dovrà sempre essere accompagnata dallo specifico Stato membro di origine (ad es. “Unione Europea – Italia”). In caso di merce con più origini comunitarie, sarà necessario indicare distintamente le stesse nel riquadro 3 (ad es. “Unione Europea – Italia, Germania, Romania”) e nel riquadro 6 suddividere la descrizione della merce per origine.

Ultima modifica: Martedì 16 Aprile 2024