L’esportazione dei dispositivi di protezione individuale deve essere sottoposta al rispetto di precisi limiti e all’ottenimento di autorizzazione.
L’Unione Europea, a causa del propagarsi dell’epidemia in corso e della necessità di assicurare ai Paesi comunitari la disponibilità dei necessari dispositivi di protezione individuale, ha stabilito che l’esportazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 402 del 14 marzo 2020 [2] sia sottoposta al rispetto di precisi limiti e all’ottenimento di apposita autorizzazione, che in Italia è rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri. Maggiori dettagli nella pagina dedicata del Ministero [3].
Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D192
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077I:FULL&from=EN
[3] https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/autorizzazione-all-esportazione-dispositivi-di-protezione-individuale.html
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/notizie/file/2020/20200320-regolamento-ue-espostazione-dispositivi-di-protezione-individuale.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/ricerca-per-argomenti/%3Ftid%3D392
[6] https://www.bg.camcom.it/ricerca-per-argomenti/%3Ftid%3D212