Gas fluorurati

Che cosa è

È il registro in cui si devono iscrivere le imprese e le persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il registro è costituito dalle seguenti sezioni:

  1. organismi di certificazione, di valutazione della conformità e di attestazione;
  2. persone fisiche e imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
  3. persone fisiche e imprese certificate;
  4. persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
  5. persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
  6. persone fisiche e imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

A chi interessa

Persone fisiche e imprese che svolgono attività di:

  • installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • installazione manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
  • recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. n. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

  • ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione n. 2067/2015/CE e n. 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori;
  • ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7, 8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

Che cosa fare

Imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature

Le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunicano alla banca dati le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal 25 luglio 2019. Tale comunicazione sostituisce l'obbligo di tenuta dei registri previsto dall'art. 6, par. 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Sono soggette all'obbligo di comunicare i dati di vendita le imprese che forniscono:

  • gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato. In questo caso il venditore potrà vendere i FGAS unicamente a persone o imprese in possesso di certificato;
  • apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate) e Installatori (che indicano l’utilizzatore finale). Laddove il venditore coincide con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall'installatore.

Iscrizione

Ai fini della gestione e della tenuta della banca dati, le imprese, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, devono iscriversi, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria. L'iscrizione andrà effettuata dal portale bancadati.fgas.it, accedendo all'area "Venditori", mediante dispositivo contenente firma digitale intestata a persona di impresa.

In sede di iscrizione dovranno essere comunicati i punti vendita e le persone abilitate ad operare per conto dell'impresa.

Comunicazione vendite

La comunicazione delle vendite andrà effettuata in via telematica, dal portale bancadati.fgas.it, accedendo all'area Comunicazione vendite. L'inserimento dei dati e la loro comunicazione potranno essere effettuati da ogni punto vendita oppure centralmente:

  • con inserimento manuale in apposita procedura guidata;
  • con inserimento "massivo" mediante file in formato Excel o XML.

Tramite il portale l'utente potrà verificare il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente. La comunicazione va effettuata al momento della vendita. Non sono previsti oneri per la comunicazione.

Imprese e persone certificate

Le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare, a partire dal 25 settembre 2019, i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla banca dati nazionale gestita dalle camere di commercio, capoluogo di Regione, entro 30 giorni:

  • dall’installazione delle apparecchiature;
  • dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla banca dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Diritti di segreteria

Per modalità di versamento e importi si rimanda alla sezione Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra (par. “Modalità di pagamento”) del sito web della Camera di commercio di Milano.

Normativa
Contatti

Ufficio Ambiente

Unità organizzativa
Ufficio Ambiente
Responsabile
Raimondo De Vivo
Indirizzo
largo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
Telefono
0354225313
Email
ambiente@bg.camcom.it
PEC
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Note

Attività. Cura la gestione dell’Elenco produttori sottoprodotti, della Comunicazione ambientale MUD, di ViviFir, della Dichiarazione C.O.V. (Composti Organici Volatili), dell'Elenco Tecnici ed esperti assaggiatori oli di oliva, del Registro AEE, del Registro gas fluorurati, del Registro Pile , dell’Albo gestori ambientali, del SISTRI, del Progetto Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti, del R.E.N.T.Ri. - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. Organizza iniziative di formazione e approfondimento a supporto delle imprese nelle materie di competenza dell’ufficio. Collabora nella gestione di progetti a favore delle imprese finalizzati alla transizione ecologica.

Ultima modifica: Mercoledì 22 Dicembre 2021