Cancellazione protesti

Che cosa è

È la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro informatico dei protesti. La cancellazione dal Registro può essere disposta nei casi di seguito riportati.

Cancellazione per avvenuto pagamento dell'effetto cambiario

Normativa: art. 4, c. 1, Legge n. 77/1955 e successive modificazioni.

La norma prevede che il debitore ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico dei protesti se, entro 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, degli interessi maturati e delle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso. La norma è applicabile solo alle cambiali e ai vaglia cambiari e non agli assegni.

La Sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 2003, n. 70 (pdf) ha infatti ritenuto giustificata la disparità di trattamento tra il traente di un assegno bancario e il debitore cambiario, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 77 del 12/2/1955, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione.

> Cancellazione per avvenuto pagamento

Cancellazione per illegittima o erronea levata del protesto

Normativa: art. 4, c. 2, Legge n. 77/1955 e successive modificazioni.

La norma prevede che la domanda di cancellazione possa essere presentata da:

  • chiunque dimostri di aver subito levata di protesto al proprio nome illegittimamente o erroneamente;
  • dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto. L'istanza può riguardare sia effetti cambiari che assegni.

> Cancellazione per erroneo o illegittimo protesto

Cancellazione per intervenuta riabilitazione

Normativa: art. 17, c. 6-bis, Legge n. 108/1996 e successive modificazioni.

La norma prevede che il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro informatico. La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del Tribunale o con atto notarile e il relativo decreto o atto è pubblicato nel Registro, su istanza dell'interessato. La riabilitazione è accordata per il protesto sia di effetti cambiari che di assegni.

Nell'attesa della riabilitazione da parte del Tribunale o del notaio è comunque possibile chiedere che sia annotato nel Registro protesti l'avvenuto pagamento in modo che l'annotazione compaia nella visura protesti.

> Cancellazione per intervenuta riabilitazione

Ultima modifica: Lunedì 26 Febbraio 2024