Che cosa fare
Le imprese iscritte o annotate nella SEZIONE SPECIALE del Registro delle Imprese devono versare entro il 16 giugno 2009 [*] un diritto in misura fissa, secondo gli importi indicati nella tabella seguente.
Con decreto in data 4 giugno 2009, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i contribuenti tenuti ai versamenti entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2009 senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Forma giuridica | Importo diritto annuale per la sede legale |
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Imprese individuali | 88,00 euro |
Società semplici agricole | 88,00 euro |
Società semplici (non agricole) | 144,00 euro |
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art.16 del D.lgs.96/2001 | 170,00 euro |
Unità locali
Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza l'unità locale è ubicata, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Arrotondamenti
Importanti indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento del diritto dovuto per le unità locali sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf). [1]
Particolare attenzione va riservata agli esempi ad essa allegati.
Trasferimento della sede in altra provincia
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2009 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta al 1º gennaio 2009.