Diritto annuale per l’anno 2026

Le misure del diritto annuale per l’anno 2026 sono state indicate nella nota n. 9347 del 16-01-2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Inoltre, come autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto ministeriale 17 marzo 2026 e relativo allegato per il triennio 2026-2027-2028, il diritto da versare deve essere incrementato della quota del 20% destinata ai progetti Doppia Transizione Digitale ed Ecologica, Turismo, Competitività delle imprese e Internazionalizzazione, così come approvato dal Consiglio della Camera di commercio di Bergamo con delibera n. 10 del 3 novembre 2025.

Per l’anno di prima iscrizione al Registro delle imprese

I versamenti già effettuati per l’anno 2026 prima del 28/04/2026, data di entrata in vigore del Decreto ministeriale 17 marzo 2026, per importi inferiori a quelli indicati nella successiva tabella, cioè senza l’incremento del 20%, possono essere conguagliati, tramite modello F24, senza applicazione di alcuna sanzione entro il 30 novembre 2026.
I versamenti non conguagliati entro il 30 novembre 2026, quelli non effettuati e quelli effettuati in misura inferiore al dovuto a decorrere dalla data del 28/04/2026, possono essere regolarizzati avvalendosi del ravvedimento operoso entro un anno dal termine di pagamento originario, corrispondente al trentesimo giorno successivo all’invio della pratica telematica di iscrizione al Registro delle imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo). 

Importi per l’anno di prima iscrizione al Registro delle imprese

Tabella degli importi dovuti dal 1°gennaio 2026 per le nuove iscrizioni o annotazioni nel Registro Imprese e nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) effettuate nel corso dell’anno 2026.

Soggetti iscritti nel Registro Imprese e nel REA Importo dovuto per l'iscrizione della sede Importo dovuto per l'iscrizione di ogni nuova unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) euro 53,00 (*) euro 11,00 (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (anche se annotate in sezione speciale) euro 120,00 euro 24,00
Società semplici agricole (se iscritte nella prevista sezione speciale del Registro Imprese) euro 60,00 euro 12,00
Per tutti gli altri soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese: società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, GEIE, Aziende Speciali, società semplici (non agricole), società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001, ecc. … euro 120,00 euro 24,00
Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero euro 66,00

Soggetti iscritti solo nel REA (N.B. il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali)

euro 18,00
[*] Importo da versare già arrotondato all’unità di euro, pari in origine a euro 52,80 e 10,56.

 

Per imprese e soggetti già iscritti al Registro delle imprese

Importi dovuti per l’anno 2026 per la sede e per le unità locali delle imprese e degli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, sono risultati già iscritti o annotati nel Registro Imprese o nel REA e modalità di calcolo:

  • a. importi dovuti in misura fissa

Le seguenti tipologie di impresa e i soggetti iscritti solo nel REA versano un diritto in misura fissa:

 

Soggetti iscritti nel Registro Imprese e nel REA Importo annuale dovuto per la sede Importo dovuto per ogni nuova unità locale

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
euro 53,00 (*) euro 11,00 (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) euro 120,00 euro 24,00
Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero euro 66,00 (1)

Soggetti iscritti solo nel REA (N.B. il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali)

euro 18,00 (2)
[*] Gli importi della tabella, già arrotondati all’unità di euro, sono pari in origine a euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ogni eventuale unità locale. In presenza di una o più unità locali, prima occorre sommare gli importi non arrotondati e poi si deve procedere all’arrotondamento del risultato all’unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.
Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale (ubicata in provincia di Bergamo) da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di euro 52,80 per la sede e di euro 10,56 per l’unità locale, per un totale di euro 63,36 da arrotondare a euro 63,00.
(1) Importo dovuto per ciascuna unità locale e/o sede secondaria.
(2) I soggetti iscritti solo al REA devono versare un unico diritto fisso di 18,00 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte.

 

  •  b. importi da calcolare in base a fasce di fatturato e aliquote

Le tipologie di impresa diverse da quelle della tabella di cui al punto a. determinano il diritto annuale dovuto per la sede legale o principale per l'anno 2026 applicando al fatturato realizzato nel periodo d'imposta 2025 le aliquote corrispondenti agli scaglioni della tabella sotto riportata e sommando gli importi calcolati per ciascuno scaglione.

In presenza di unità locali l’importo da calcolare per ciascuna di esse è pari al 20% dell’importo calcolato per la sede con un massimo di euro 200,00.

La somma degli importi così calcolati (per la sede e per le eventuali unità locali) va prima ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e poi incrementato del 20% destinato al finanziamento dei progetti.
L’importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto, se inferiore (modalità di calcolo e metodo di arrotondamento sono contenuti nella nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello sviluppo economico (pdf)).

Esempio:

Diritto calcolato per sede: euro 449,65364

Diritto calcolato per ciascuna unità locale: euro 449,65364 x 20% = euro 89,93073

Diritto calcolato (per sede + n. 1 unità locale): euro 449,65364 + euro 89,93073 = euro 539,58437

Diritto calcolato (per sede + n. 1 unità locale) euro 539,58437 - riduzione del 50% -> euro 269,79218 -> applicazione della maggiorazione (20%) -> euro 323,75061 - da arrotondare al centesimo di euro 323,75 - e da arrotondare all’unità di euro - versare euro 324,00

 

Tabella per scaglioni di fatturato e aliquote

da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 euro (misura fissa)
100.000,01 250.000,00 0,015%
250.000,01 500.000,00 0,013%
500.000,01 1.000.000,00 0,010%
1.000.000,01 10.000.000,00 0,009%
10.000.000,01 35.000.000,00 0,005%
35.000.000,01 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,01 0,001%
(fino ad un massimo di 40.000,00 euro)
 

 

In via transitoria, le imprese di seguito indicate versano per l’anno 2026 un importo determinato ancora in misura fissa:

Imprese Importo diritto annuale dovuto per la sede Importo dovuto per ogni unità locale
Società semplici agricole (1) euro 60,00 euro 12,00
Società semplici (non agricole) euro 120,00 euro 24,00
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 96/2001 euro 120,00 euro 24,00
(1) Sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle sezioni speciali del Registro imprese relative alle imprese agricole/imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

 

Lettere informative

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Ultima modifica
Martedì 19 Maggio 2026