Diritto annuale per l’anno 2026
Le misure del diritto annuale per l’anno 2026 sono state indicate nella nota n. 9347 del 16-01-2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Inoltre, come autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto ministeriale 17 marzo 2026 e relativo allegato per il triennio 2026-2027-2028, il diritto da versare deve essere incrementato della quota del 20% destinata ai progetti Doppia Transizione Digitale ed Ecologica, Turismo, Competitività delle imprese e Internazionalizzazione, così come approvato dal Consiglio della Camera di commercio di Bergamo con delibera n. 10 del 3 novembre 2025.
Per l’anno di prima iscrizione al Registro delle imprese
I versamenti non conguagliati entro il 30 novembre 2026, quelli non effettuati e quelli effettuati in misura inferiore al dovuto a decorrere dalla data del 28/04/2026, possono essere regolarizzati avvalendosi del ravvedimento operoso entro un anno dal termine di pagamento originario, corrispondente al trentesimo giorno successivo all’invio della pratica telematica di iscrizione al Registro delle imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo).
Importi per l’anno di prima iscrizione al Registro delle imprese
Tabella degli importi dovuti dal 1°gennaio 2026 per le nuove iscrizioni o annotazioni nel Registro Imprese e nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) effettuate nel corso dell’anno 2026.
| Soggetti iscritti nel Registro Imprese e nel REA | Importo dovuto per l'iscrizione della sede | Importo dovuto per l'iscrizione di ogni nuova unità locale |
|---|---|---|
| Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | euro 53,00 (*) | euro 11,00 (*) |
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (anche se annotate in sezione speciale) | euro 120,00 | euro 24,00 |
| Società semplici agricole (se iscritte nella prevista sezione speciale del Registro Imprese) | euro 60,00 | euro 12,00 |
| Per tutti gli altri soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese: società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, GEIE, Aziende Speciali, società semplici (non agricole), società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001, ecc. … | euro 120,00 | euro 24,00 |
| Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero | euro 66,00 | |
|
Soggetti iscritti solo nel REA (N.B. il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali) |
euro 18,00 | |
| [*] Importo da versare già arrotondato all’unità di euro, pari in origine a euro 52,80 e 10,56. | ||
Per imprese e soggetti già iscritti al Registro delle imprese
Importi dovuti per l’anno 2026 per la sede e per le unità locali delle imprese e degli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, sono risultati già iscritti o annotati nel Registro Imprese o nel REA e modalità di calcolo:
- a. importi dovuti in misura fissa
Le seguenti tipologie di impresa e i soggetti iscritti solo nel REA versano un diritto in misura fissa:
| Soggetti iscritti nel Registro Imprese e nel REA | Importo annuale dovuto per la sede | Importo dovuto per ogni nuova unità locale |
|---|---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
euro 53,00 (*) | euro 11,00 (*) |
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) | euro 120,00 | euro 24,00 |
| Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero | euro 66,00 (1) | |
|
Soggetti iscritti solo nel REA (N.B. il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali) |
euro 18,00 (2) | |
| [*] Gli importi della tabella, già arrotondati all’unità di euro, sono pari in origine a euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ogni eventuale unità locale. In presenza di una o più unità locali, prima occorre sommare gli importi non arrotondati e poi si deve procedere all’arrotondamento del risultato all’unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore. Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale (ubicata in provincia di Bergamo) da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di euro 52,80 per la sede e di euro 10,56 per l’unità locale, per un totale di euro 63,36 da arrotondare a euro 63,00. |
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| (1) Importo dovuto per ciascuna unità locale e/o sede secondaria. (2) I soggetti iscritti solo al REA devono versare un unico diritto fisso di 18,00 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte. |
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- b. importi da calcolare in base a fasce di fatturato e aliquote
Le tipologie di impresa diverse da quelle della tabella di cui al punto a. determinano il diritto annuale dovuto per la sede legale o principale per l'anno 2026 applicando al fatturato realizzato nel periodo d'imposta 2025 le aliquote corrispondenti agli scaglioni della tabella sotto riportata e sommando gli importi calcolati per ciascuno scaglione.
In presenza di unità locali l’importo da calcolare per ciascuna di esse è pari al 20% dell’importo calcolato per la sede con un massimo di euro 200,00.
La somma degli importi così calcolati (per la sede e per le eventuali unità locali) va prima ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e poi incrementato del 20% destinato al finanziamento dei progetti.
L’importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto, se inferiore (modalità di calcolo e metodo di arrotondamento sono contenuti nella nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello sviluppo economico (pdf)).
Esempio:
Diritto calcolato per sede: euro 449,65364
Diritto calcolato per ciascuna unità locale: euro 449,65364 x 20% = euro 89,93073
Diritto calcolato (per sede + n. 1 unità locale): euro 449,65364 + euro 89,93073 = euro 539,58437
Diritto calcolato (per sede + n. 1 unità locale) euro 539,58437 - riduzione del 50% -> euro 269,79218 -> applicazione della maggiorazione (20%) -> euro 323,75061 - da arrotondare al centesimo di euro 323,75 - e da arrotondare all’unità di euro - versare euro 324,00
Tabella per scaglioni di fatturato e aliquote
| da euro | a euro | |
|---|---|---|
| 0,00 | 100.000,00 | 200,00 euro (misura fissa) |
| 100.000,01 | 250.000,00 | 0,015% |
| 250.000,01 | 500.000,00 | 0,013% |
| 500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| 1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| 10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| 35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000,01 | 0,001% (fino ad un massimo di 40.000,00 euro) |
|
In via transitoria, le imprese di seguito indicate versano per l’anno 2026 un importo determinato ancora in misura fissa:
| Imprese | Importo diritto annuale dovuto per la sede | Importo dovuto per ogni unità locale |
|---|---|---|
| Società semplici agricole (1) | euro 60,00 | euro 12,00 |
| Società semplici (non agricole) | euro 120,00 | euro 24,00 |
| Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 96/2001 | euro 120,00 | euro 24,00 |
| (1) Sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle sezioni speciali del Registro imprese relative alle imprese agricole/imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola". | ||
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