Istruzioni diritto annuale 2016

Proroga dei termini per studi di settore

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016 (G.U. n. 139 del 16.06.2016) stabilisce che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limitestabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con nota 22 dicembre 2015 n. 279880 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2016 (vedi Normativa).

Quando si paga

Le imprese e i soggetti già iscritti o annotati nel Registro delle imprese o nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) alla data del 1º gennaio 2016 devono effettuare il pagamento del diritto annuale entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

Il termine per il pagamento è variabile, al pari delle imposte sui redditi, e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Per le imprese e i soggetti REA che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (esercizio 01/01-31/12) il termine per il pagamento è il 16 giugno 2016.

ESEMPIO - Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che chiude l’esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2016 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell’esercizio 01.10.2015 - 30.09.2016 (periodo d’imposta 2015) e deve essere versato entro il termine di pagamento del 16.03.2017, corrispondente al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Eventuali proroghe stabilite per le imposte sui redditi, si applicano automaticamente anche al diritto annuale.

Il pagamento può essere effettuato nei trenta giorni successivi al termine maggiorando l'importo dello 0,40%.

La maggiorazione dello 0,40% non deve essere arrotondata all’unità di euro e deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi o contributi.

Quanto si paga

Come si paga

Il versamento deve essere effettuato in via telematica con modello di pagamento F24, eventualmente utilizzando, in compensazione, crediti relativi a qualsiasi tributo o contributo.

Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione e non può essere rateizzato.

Per l'anno 2016 la Camera di Commercio di Bergamo non ha deliberato l'aumento delle misure del diritto annuale in applicazione del comma 10 dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pdf).

Arrotondamenti

L’importo complessivo del diritto annuale da versare (per la sede più eventuali unità locali), deve essere arrotondato all’unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a 50 centesimi.

Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).

Trasferimenti

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto per la sede per l'anno 2016 è dovuto solo alla Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1º gennaio 2016.

Trasformazioni

La trasformazione di natura giuridica fra forme societarie iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese è ininfluente per la determinazione dell'importo del diritto annuale (ad esempio, da società di capitali a società di persone).

Infatti, tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese determinano il diritto dovuto in base al fatturato realizzato nel periodo d'imposta precedente.

Solo nel caso in cui la trasformazione di natura giuridica comporti l'iscrizione in una diversa sezione del Registro Imprese (ad esempio, da società semplice a società di capitali), il diritto annuale per l'anno della trasformazione, sarà dovuto in base alla sezione di appartenenza alla data del 1° gennaio dell'anno.

Nei casi di cambio di sezione del Registro Imprese, senza trasformazione di natura giuridica (ad esempio, un'impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa alla sezione speciale del Registro Imprese iscrivendosi come piccolo imprenditore), il diritto annuale per l'anno del cambio di sezione sarà dovuto in base alla sezione di appartenenza alla data del 1° gennaio dell'anno.

Ravvedimento operoso

Entro un anno dal termine di pagamento è possibile sanare l'eventuale omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale applicando il ravvedimento operoso previsto dall'art. 6 del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni (pdf)) del Ministero delle Attività Produttive.

Sanzioni

Nei casi di tardivo od omesso versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni (pdf) del Ministero delle attività produttive e al Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo (pdf).

Rilascio certificazioni

A partire dal 1º gennaio di ogni anno, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese è condizionato all'avvenuto pagamento del diritto annuale.

IMPRESE E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE IN MISURA FISSA

Le imprese individuali, le unità locali o sedi secondarie di imprese estere e i soggetti iscritti solo nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) indicati nella tabella che segue, devono versare un diritto in misura fissa entro il 16 giugno 2016.

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022