Istruzioni diritto annuale 2015

Con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 (vedi Normativa).

Per ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e per ogni soggetto iscritto solo nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) alla data del 1º gennaio 2015 vi è l’obbligo di pagamento del diritto annuale per l'anno 2015 a favore della Camera di Commercio territorialmente competente.

FOGLIO DI CALCOLO 2015Ausilio al calcolo del diritto dovuto (xls)

Quando si paga

Il diritto annuale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435.

Per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (esercizio 1/1 - 31/12) la scadenza del pagamento corrisponde al 16 giugno 2015, mentre per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine è variabile, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Il pagamento può essere effettuato anche nei trenta giorni successivi al termine maggiorando l'importo dello 0,40%. La maggiorazione dello 0,40% non deve essere arrotondata all’unità di euro e deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi o contributi.

EVENTUALI PROROGHE DELLE SCADENZE STABILITE PER LE IMPOSTE SUI REDDITI, SI APPLICANO AUTOMATICAMENTE ANCHE AL DIRITTO ANNUALE CAMERALE.

Studi di settore - Prorogato il termine del 16 giugno 2015 per il versamento del diritto annuale

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015 (G.U. n. 134 del 12.06.2015), i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Come si paga

Il versamento deve essere effettuato con modello di pagamento F24 in via telematica, eventualmente utilizzando, in compensazione, crediti relativi a qualsiasi tributo o contributo.

Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione e non può essere rateizzato.

Per l'anno 2015 la Camera di Commercio di Bergamo non ha deliberato l'aumento delle misure del diritto annuale in applicazione del comma 10 dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pdf).

Arrotondamenti

L’importo complessivo del diritto annuale da versare (per la sede più eventuali unità locali), deve essere arrotondato all’unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a 50 centesimi.

Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).

Trasferimenti

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto per la sede per l'anno 2015 è dovuto solo alla Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1º gennaio 2015.

Trasformazioni

La trasformazione di natura giuridica fra forme societarie iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese è ininfluente per la determinazione dell'importo del diritto annuale (ad esempio, da società di capitali a società di persone).

Infatti, tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese determinano il diritto dovuto in base al fatturato realizzato nel periodo d'imposta precedente.

Solo nel caso in cui la trasformazione di natura giuridica comporti l'iscrizione in una diversa sezione del Registro Imprese (ad esempio, da società semplice a società di capitali), il diritto annuale per l'anno della trasformazione, sarà dovuto in base alla sezione di appartenenza alla data del 1° gennaio dell'anno.

Nei casi di cambio di sezione del Registro Imprese, senza trasformazione di natura giuridica (ad esempio, un'impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa alla sezione speciale del Registro Imprese iscrivendosi come piccolo imprenditore), il diritto annuale per l'anno del cambio di sezione sarà dovuto in base alla sezione di appartenenza alla data del 1° gennaio dell'anno.

Ravvedimento operoso

Entro un anno dal termine di pagamento è possibile sanare l'eventuale omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale applicando le disposizioni normative previste dall'art. 6 del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni (pdf)) del Ministero delle Attività Produttive e al Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo (pdf).

Rilascio certificazioni

A partire dal 1º gennaio di ogni anno, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese è condizionato all'avvenuto pagamento del diritto annuale dovuto per l’anno precedente.

DIRITTO ANNUALE DOVUTO IN MISURA FISSA

Le imprese di seguito indicate e i soggetti iscritti solo nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) devono versare un diritto in misura fissa entro il 16 giugno 2015, secondo gli importi indicati in tabella:

 

 

Soggetti Importo diritto annuale dovuto per la sede Importo dovuto per ogni unità locale

[1] Importo dovuto per ciascuna unità locale e/o sede secondaria.

[2] I soggetti iscritti solo al R.E.A. devono versare un unico diritto fisso di 20,00 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte.

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) euro 57,20 euro 11,44
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) euro 130,00 euro 26,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese estere euro 71,50 [1]
Soggetti iscritti solo nel REA euro 20,00 [2]

L’importo complessivo da versare (per la sede più eventuali unità locali) deve essere arrotondato all’unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a 50 centesimi.

Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale (ubicata in provincia di Bergamo) da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di euro 57,20 per la sede e di euro 11,44 per l’unità locale, per un totale di euro 68,64 da arrotondare a euro 69,00.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali, devono versare per ciascuna di esse, a favore della Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con arrotondamento all’unità di euro.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'aumento del diritto dovuto, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993: le imprese che hanno unità locali ubicate nelle province  di competenza di dette Camere di commercio devono aumentare l’importo del diritto da versare della misura percentuale deliberata.

DIRITTO ANNUALE CALCOLATO IN BASE A FASCE DI FATTURATO ED ALIQUOTE

Le tipologie di impresa diverse da quelle indicate nella tabella di cui al paragrafo precedente, determinano il diritto annuale dovuto per la sede per l'anno 2015 applicando al fatturato realizzato nel periodo d'imposta 2014, la sotto riportata tabella per scaglioni di fatturato e aliquote sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

L’importo così determinato va ridotto del 35% ai sensi dell’art. 28 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con  l'anno solare (esercizio 1/1 - 31/12) il versamento deve essere eseguito entro il 16 giugno 2015 con modello di pagamento F24, in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo o contributo.

NOTA BENE - Il termine di versamento corrisponde a quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi indicato dall'art. 17 comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

Per le società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è variabile, al pari delle imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

ESEMPIO - Per una società che chiude l’esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2015 è determinato sul fatturato realizzato nel periodo d’imposta 01.10.2014 - 30.09.2015 e il termine per il pagamento è il 16.03.2016, corrispondente al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

Tabella per scaglioni di fatturato e aliquote
SCAGLIONI DI FATTURATO  
da euro a euro aliquote
0,00 100.000,00 200,00 euro (misura fissa)
100.000,01 250.000,00 0,015%
250.000,01 500.000,00 0,013%
500.000,01 1.000.000,00 0,010%
1.000.000,01 10.000.000,00 0,009%
10.000.000,01 35.000.000,00 0,005%
35.000.000,01 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,01 0,001%
(fino ad un massimo di 40.000,00 euro)
L'importo derivante dal calcolo per scaglioni di fatturato e aliquote va ridotto del 35% (art. 28 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114).

 

In via transitoria, le società di seguito indicate versano per l’anno 2015 un importo fisso:

 

Soggetti Importo diritto annuale dovuto per la sede Importo dovuto per ogni unità locale

[1] Sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle sezioni speciali del Registro imprese relative alle "imprese agricole / imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

Società semplici agricole [1] euro 65,00 euro 13,00
Società semplici (non agricole) euro 130,00 euro 26,00
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 96/2001 euro 130,00 euro 26,00

 

Unità locali

I soggetti che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse, a favore della Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con arrotondamento all'unità di euro e fino ad un massimo di 130,00 euro per ogni unità locale.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'aumento del diritto dovuto, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993: le imprese che hanno unità locali ubicate nelle province  di competenza di dette Camere di commercio devono aumentare l’importo del diritto da versare della misura percentuale deliberata.

Fatturato ai fini del calcolo del diritto annuale 2015

Individuazione dei righi del modello IRAP, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento

Ai fini del versamento del diritto annuale 2015 i dati da utilizzare per determinare il fatturato devono essere rilevati dal modello IRAP 2015 (periodo d'imposta 2014).

Per la corretta individuazione dei righi del modello IRAP, per la modalità di calcolo e per il metodo di arrotondamento, la circolare di riferimento è la Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).

Informative

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022