Istruzioni diritto annuale 2010 - Sezione speciale

Che cosa fare

Le imprese iscritte o annotate nella SEZIONE SPECIALE del Registro delle imprese devono versare entro il 16 giugno 2010 [nota] un diritto in misura fissa, secondo gli importi indicati nella tabella sotto riportata.

Prorogato il termine di versamento del diritto annuale del 16 giugno 2010

Con decreto in data 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settoree che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettuano i predetti versamenti:

entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione

dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Importi diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale
Forma giuridica Importo diritto annuale per la sede legale
Imprese individuali 88,00 euro
Società semplici agricole 88,00 euro
Società semplici (non agricole) 144,00 euro
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art.16 del D.lgs.96/2001 170,00 euro

EVENTUALI PROROGHE DELLE SCADENZE STABILITE PER LE IMPOSTE SUI REDDITI, SI APPLICANO AUTOMATICAMENTE ANCHE AL DIRITTO ANNUALE.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse, a favore della Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Arrotondamenti

Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).

Trasferimento della sede in altra provincia

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2010 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta al 1º gennaio 2010.

Informativa

Informativa sezione speciale - anno 2010 (pdf)

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022