Istruzioni diritto annuale 2010 - Sezione ordinaria

Che cosa fare

Per la sede legale delle imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro imprese (anche se annotate nella SEZIONE SPECIALE) il diritto annuale per l'anno 2010 si determina applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato riportati nella tabella seguente al fatturato [*] realizzato nel periodo d'imposta 2009 e sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

[*] Fatturato ai fini del calcolo del diritto annuale 2010

Individuazione dei righi del modello IRAP, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento
Ai fini del versamento del diritto annuale 2010 i dati da utilizzare per determinare il "fatturato" devono essere rilevati dal modello IRAP 2010 (periodo d'imposta 2009).

Per la corretta individuazione dei righi del modello IRAP, per la modalità di calcolo e per il metodo di arrotondamento, si possono prendere a riferimento le indicazioni contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).

Sono iscritte alla SEZIONE ORDINARIA le società di persone (S.n.c., S.a.s.), le società di capitali (S.r.l., S.p.A.), le cooperative, i consorzi, i G.E.I.E. e le imprese individuali che hanno chiesto l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro imprese.

Tabella misura fissa e aliquote per scaglioni di fatturato
SCAGLIONI DI FATTURATO  
da Euro a Euro Misura fissa e aliquote
0,00 100.000,00 200,00 euro (misura fissa)
100.000,01 250.000,00 0,015%
250.000,01 500.000,00 0,013%
500.000,01 1.000.000,00 0,010%
1.000.000,01 10.000.000,00 0,009%
10.000.000,01 35.000.000,00 0,005%
35.000.000,01 50.000.000,00 0,003%
50.000.000,01 e oltre 0,001%
(fino ad un massimo di 40.000,00 euro)

— Le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono prendere in esame il fatturato [*] realizzato nell'esercizio 1/1/2009 - 31/12/2009 ed effettuare il pagamento entro il 16 giugno 2010 ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435).

Prorogato il termine di versamento del diritto annuale del 16 giugno 2010

Con decreto in data 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settoree che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettuano i predetti versamenti:

  1. entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione
  2. dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

— Le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare invece dispongono, al pari delle altre imposte, di un termine variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio (Circolare 4 giugno 2003, n. 553291 del Ministero delle Attività Produttive).

ESEMPIO
Una società con scadenza esercizio al 30/9 e con bilancio approvato nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, determinerà il diritto annuale dovuto per l'anno 2010 prendendo in esame il fatturato [*] realizzato nel periodo d'imposta 2009 (esercizio 1/10/2009 - 30/9/2010) e, al pari delle imposte, effettuerà il pagamento entro il 16/03/2011 ovvero entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

EVENTUALI PROROGHE DELLE SCADENZE STABILITE PER LE IMPOSTE SUI REDDITI, SI APPLICANO AUTOMATICAMENTE ANCHE AL DIRITTO ANNUALE.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse, a favore della Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale e fino ad un massimo di 200,00 euro per ogni unità locale (tale importo dovrà essere eventualmente aumentato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio).

Arrotondamenti

Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).

Trasferimento della sede in altra provincia

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2010 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta al 1º gennaio 2010.

Trasformazioni

Le trasformazioni di natura giuridica sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale.

Il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese deve essere determinato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato (art. 8 comma 5 del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359).

Informative

Informativa sezione ordinaria - anno 2010 (pdf).

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022