Istruzioni diritto annuale 2009 - Sezione ordinaria

Che cosa fare

Per la sede legale delle imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro delle Imprese (anche se annotate nella SEZIONE SPECIALE) il diritto annuale per l'anno 2009 si determina applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato riportati nella tabella seguente al fatturato realizzato nel periodo d'imposta 2008 e sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

Imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che il Senato ha approvato definitivamente in data 9 luglio 2009 un disegno di legge con il quale - all'art. 44 - ha stabilito che, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato deve essere inteso al netto delle accise.

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono compensare - tramite modello F24 - le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento del diritto annuale relativo all'anno successivo; in alternativa possono presentare, entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento a pena di decadenza, una richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto.

Sono iscritte alla SEZIONE ORDINARIA le società di persone (S.n.c. - S.a.s.), le società di capitali (S.r.l. - S.p.A.), le cooperative, i consorzi, i G.E.I.E. e le imprese individuali (iscritte nella SEZIONE ORDINARIA).

Tabella misura fissa e aliquote per scaglioni di fatturato
SCAGLIONI DI FATTURATO  
DA EURO A EURO MISURA FISSA E ALIQUOTE
0,00 100.000,00 200,00 euro (MISURA FISSA)
100.000,01 250.000,00 0,015%
250.000,01 500.000,00 0,013%
500.000,01 1.000.000,00 0,010%
1.000.000,01 10.000.000,00 0,009%
10.000.000,01 35.000.000,00 0,005%
35.000.000,01 50.000.000,00 0,003%
50.000.000,01 e oltre 0,001%
(fino ad un massimo
di 40.000,00 euro)

— Le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono prendere in esame il fatturato realizzato nell'esercizio 1/1/2008 - 31/12/2008 ed effettuare il pagamento entro il 16 giugno 2009 [*] ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435).

[*] Studi di settore: prorogato il termine di versamento del diritto annuale del 16 giugno 2009

Con decreto in data 4 giugno 2009, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i contribuenti tenuti ai versamenti entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2009 senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

— Le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare invece dispongono, al pari delle altre imposte, di un termine variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio (Circolare 4 giugno 2003, n. 553291 del Ministero delle Attività Produttive).

ESEMPIO
Una società con esercizio 1/10 - 30/9 determinerà il diritto annuale dovuto per l'anno 2009prendendo in esame il fatturato realizzato nell'esercizio 1/10/2008 - 30/9/2009 e, al pari delle imposte, effettuerà il pagamento entro il 16/3/2010 ovvero entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (sempre che il bilancio venga approvato nel termine dei quattro mesi).

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza l'unità locale è ubicata, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200,00 euro per ogni unità locale (tale importo dovrà essere eventualmente aumentato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio e arrotondato all'unità di euro).

Arrotondamenti

Importanti indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).

Particolare attenzione va riservata agli esempi ad essa allegati.

Trasferimento della sede in altra provincia

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2009 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta al 1º gennaio 2009.

Trasformazioni

Le trasformazioni di natura giuridica sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale.

Il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese deve essere determinato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato (art. 8 comma 5 del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359).

Informative

Informativa sezione ordinaria - anno 2009 (pdf)

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022