Istruzioni diritto annuale 2009

Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2009 alle Camere di Commercio territorialmente competenti, dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese alla data del 1º gennaio 2009entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435).

La Camera di Commercio di Bergamo per l'anno 2009 non ha deliberato l'aumento del diritto annuale di cui all'art. 18 comma 6 della Legge 580/1993.

Per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (esercizio 1/1 - 31/12) la scadenza del pagamento corrisponde al 16 giugno 2009 [*], mentre per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine è variabile, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Il pagamento può essere effettuato anche nei trenta giorni successivi maggiorando l'importo dello 0,40% (senza arrotondamento). La maggiorazione deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi.

[*] Studi di settore: prorogato il termine di versamento del diritto annuale del 16 giugno 2009

Con decreto in data 4 giugno 2009, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i contribuenti tenuti ai versamenti entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2009 senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione, tramite il Modello di pagamento F24, esclusivamente in via telematica secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate. È possibile versare quanto dovuto per il diritto annuale utilizzando, in compensazione, eventuali crediti relativi a qualsiasi tributo e/o contributo.

Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Il pagamento non può essere rateizzato.

Nel caso di TRASFERIMENTO della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2009 è dovuto SOLO alla Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1º gennaio 2009.

Per sanare l'eventuale omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale è possibile applicare il ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del pagamento, con pagamento contestuale del diritto annuale dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta.

Nei casi di tardivo od omesso versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al DM 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive ed al "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo".

A PARTIRE DAL 1º GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA, IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DA PARTE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE È CONDIZIONATO ALL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE.

Arrotondamenti

Importanti indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf) .

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022