diritto annuale 2008

Istruzioni per il pagamento - anno 2008

Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze ha emanato il DM 1º febbraio 2008 (GU n. 54 del 4/3/2008) che fissa gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 alle Camere di Commercio territorialmente competenti, dalle imprese iscritte o annotate nel Registro imprese alla data del 1º gennaio 2008, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435).

Per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (esercizio 1/1 - 31/12) la scadenza del pagamento corrisponde al 16 giugno 2008, mentre per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine è variabile, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Il pagamento può essere effettuato anche nei trenta giorni successivi maggiorando l'importo dello 0,40% (senza arrotondamento). La maggiorazione deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi.

Il versamento va eseguito in unica soluzione, tramite modello di pagamento F24. I titolari di partita IVA devono versare il diritto annuale esclusivamente in via telematica secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate. È possibile versare quanto dovuto per il diritto annuale utilizzando, in compensazione, eventuali crediti relativi a qualsiasi tributo e/o contributo.

Le nuove imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino all'entrata in vigore del decreto, che hanno pagato ancora gli importi dell'anno 2007 (confermati in via provvisoria nelle more dell'emanazione del decreto 2008), sono tenute a compensare o a conguagliare, entro il 16 giugno 2008 tramite modello F24, la differenza tra l'importo del diritto annuale già pagato al momento dell'iscrizione e i nuovi importi stabiliti per l'anno 2008. Le disposizioni ministeriali sono contenute nella Circolare 5 marzo 2008, n. 3617/C.

Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Il pagamento non può essere rateizzato.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2008 è dovuto solo alla Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1º gennaio 2008.

Nei casi di tardivo od omesso versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al DM 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive ed al «Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo».

Per sanare l'eventuale omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale è possibile applicare il ravvedimento operoso, entro un anno dalla scadenza del pagamento, con pagamento contestuale del diritto annuale dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta.

A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo alla scadenza, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.

Arrotondamenti

Gli importi parziali calcolati per la sede principale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto. L'arrotondamento non deve essere effettuato né sulla maggiorazione dello 0,40%, né sugli eventuali importi pagati per interessi e sanzioni (codici tributo 3851 e 3852) in applicazione del ravvedimento operoso.

Ultima modifica: Giovedì 9 Maggio 2019