diritto annuale 2007

Istruzioni per il pagamento - anno 2007

Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 23 marzo 2007 che fissa gli importi del diritto annuale che le imprese iscritte o annotate nel Registro imprese sono tenute a pagare alle Camere di Commercio entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del DL del 15 aprile 2002, n. 63 e modificato dall'art. 37 comma 11 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il pagamento entro il 18 giugno 2007 [*], mentre le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dispongono, al pari delle altre imposte, di un termine variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Si può pagare anche nei trenta giorni successivi maggiorando l'importo dello 0,40%. La maggiorazione deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga versato in compensazione con eventuali crediti relativi ad altri tributi.

[*] Ai contribuenti ai quali si applicano gli STUDI DI SETTORE la scadenza è prorogata al 9 luglio 2007, mentre dal 10 luglio all'8 agosto 2007 sarà possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione del 0,40%.

Il versamento va eseguito, in unica soluzione, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 esclusivamente in via telematica, possibilmente utilizzando lo stesso modello con cui vengono effettuati altri versamenti aventi medesimo termine di pagamento. È possibile versare quanto dovuto per il diritto annuale utilizzando, in compensazione, eventuali crediti relativi a qualsiasi tributo e/o contributo.

Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Il pagamento non può essere rateizzato. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2007 è dovuto solo alla Camera di Commercio in cui la sede legale o principale risulta iscritta al 1º gennaio 2007.

Nei casi di tardivo od omesso versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.

È possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 pagando contestualmente, entro i previsti limiti di tempo, il diritto annuale dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal primo gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro imprese.

Ultima modifica: Giovedì 9 Maggio 2019