Diritto annuale di prima iscrizione dovuto nel 2017

Le misure del diritto annuale sono state fissate per l’anno 2017 con nota 15 novembre 2016 n. 359584 del Ministero dello sviluppo economico (pdf) con la quale sono state confermate le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che, per l'anno 2017, è pari al 50%.

L'importo del diritto annuale dovuto per il 2017 deve essere determinato considerando il decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello sviluppo economico (GU n.149 del 28/6/2017) (pdf), con il quale è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016.

Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto, altresì, della quota pari al 20%, destinata al finanziamento dei progetti Punto Impresa Digitale, Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, Turismo e attrattività, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.

Per l’anno di prima iscrizione al Registro imprese

Importi dovuti per l’anno 2017 per le nuove iscrizioni o le nuove annotazioni nel Registro imprese o nel Rea effettuate in corso d’anno:

Imprese o altri soggetti Importo dovuto per l'iscrizione della sede Importo dovuto per l'iscrizione di ogni nuova unità locale

[*] Gli importi della tabella sono indicati nel loro importo esatto.
L’importo complessivo da versare (per la sede più eventuali unità locali) deve essere arrotondato all’unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.
Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale (ubicata in provincia di Bergamo) da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di euro 52,80 per la sede e di euro 10,56 per l’unità locale, per un totale di euro 63,36 da arrotondare a euro 63,00.

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) euro 52,80 [*] euro 10,56 [*]
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) euro 120,00 euro 24,00
Società semplici agricole euro 60,00 euro 12,00
Società semplici non agricole euro 120,00 euro 24,00
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001 euro 120,00 euro 24,00
Per tutti gli altri soggetti che si iscrivono nel Registro imprese euro 120,00 euro 24,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero euro 66,00
Soggetti iscritti solo nel Rea
N.B. il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali
euro 18,00
Ai sensi del comma 6 dell’articolo unico del Decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello sviluppo economico (GU n.149 del 28/6/2017) (pdf), i soggetti che, prima della data di entrata in vigore del decreto, hanno già versato il diritto annuale 2017 per gli importi fissati con nota 15 novembre 2016 n. 359584 del Ministero dello sviluppo economico (pdf) ovvero senza la maggiorazione del 20% destinata al finanziamento dei progetti, sono tenuti ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2017 (termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 435/01). I versamenti effettuati a partire dal 28 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto, senza l’incremento del 20%, devono essere conguagliati con la possibilità di applicare il ravvedimento operoso previsto dall'art.6 del DM 54/2005, entro un anno dal termine di pagamento.
Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022