Speciale BREXIT

Speciale BREXIT

L'accordo del 24 dicembre 2020 regola i rapporti tra UE e il Regno Unito

Il 24 dicembre 2020 l’UE ha sottoscritto con il Regno Unito un Agreement in principle ossia la bozza di accordo per gli scambi e la cooperazione che definisce la regolamentazione dei rapporti con il Regno Unito, scongiurando il tanto temuto "no deal".

Sebbene alcuni passaggi, tra cui l’approvazione dell’Accordo da parte del Parlamento europeo e del Parlamento inglese, debbano ancora essere completati, è stata stabilita l’entrata in vigore provvisoria dell’Accordo già a partire dal 1° gennaio 2021.

Tra gli altri, l’intesa contiene un accordo di libero scambio, con conseguente reciproca abolizione di dazi e contingenti su tutte le merci preferenziali, ma ciò  non cambia in alcun modo la posizione del Regno Unito quale Paese terzo rispetto all'Unione Europea: a prescindere dall'Accordo, il Regno Unito non è più parte del Mercato Unico Europeo, non applica più le politiche comunitarie e gli accordi internazionali dell’Unione. È quindi terminata la libera circolazione di persone, di merci, di servizi e di capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

L’Accordo sottoscritto non riguarda solo le compravendite di merci e servizi, bensì anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Regolamentazione degli scambi

Va chiarito innanzitutto che tutte le cessioni di merci dall'UE al Regno Unito sono a tutti gli effetti operazioni di esportazione. L’Accordo di libero scambio sottoscritto introduce il regime preferenziale, che comporta l'assenza di dazi e di contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'Accordo.

Analogamente a quanto accade negli altri numerosi accordi di libero scambio sottoscritti dall'UE, per beneficiare di questo trattamento, le imprese devono provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine preferenziale contenute alle pagine da 27 a 41 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE e UK (pdf) e nei relativi Annex Orig da 1 a 6.

L’origine preferenziale così determinata è autodichiarata dall'esportatore, il quale è legalmente responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite. Detta dichiarazione:

  • è resa in fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
  • è redatta conformemente al testo riportato nell’Annex Orig–4 e può essere espressa in inglese e/o in una o più lingue dell’UE;
  • è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
  • può essere riferita a un’unica spedizione o a più spedizioni multiple di prodotti identici esportati entro il periodo specificato, che non può in ogni caso superare i 12 mesi.

Inoltre, l'Accordo prevede che l'esportatore, al fine di rendere tale dichiarazione, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'Annex Orig-3 oppure tramite un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto, tale dichiarazione del fornitore può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine.

Sia la dichiarazione del fornitore, sia quella dell’esportatore non devono essere vidimate dalla Camera di commercio o da altri soggetti.

In via generale, per l'esportazione verso il Regno Unito non è invece richiesto il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalla Camera di Commercio, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo. Resta ovviamente salva la possibilità per Il cliente di richiederlo per motivi commerciali (ad esempio per accertarsi del "Made in" dichiarato).

Le informazioni dettagliate per le certificazioni estere rilasciate dalla Camera sono disponibili nell’apposito Speciale Brexit.

L’Accordo prevede il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e di esportatore autorizzato, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

I primi chiarimenti operativi sono stati forniti dall’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, chiarendo che, in attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi derivanti dall'Accordo in fase di ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI.

L'Accordo inoltre intende evitare gli ostacoli tecnici al commercio, ad esempio prevedendo che si possa autodichiarare la conformità regolamentare di prodotti a basso rischio e introducendo agevolazioni per specifici prodotti di reciproco interesse (automotive, vino, prodotti biologici, prodotti farmaceutici e prodotti chimici). Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE devono comunque soddisfare gli elevati standard normativi comunitari, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e di sicurezza dei prodotti.

Per ridurre i tempi di attesa e snellire il traffico commerciale, sono stati intensificati i rispettivi punti doganali. Gli arrivi presso il porto di Dover sono gestiti nel punto doganale sito nei moli occidentali, mentre per le operazioni di partenza sono disponibili l’aerodromo di North Weald, Ebbsfleet e Stop 24 Folkstone Services.

Per quanto concerne l’Eurotunnel, le operazioni di arrivo possono essere effettuate presso Waterbrook e Ashford, mentre quelle di partenza presso l’aerodromo di North Weald, Ebbsfleet e Stop 24 Folkstone Services.

Per facilitare l'orientamento degli operatori che devono fare dogana quando raggiungono o lasciano il Regno Unito con mezzi di terra è stato predisposto l’opuscolo (pdf).

La Gran Bretagna ha annunciato di posticipare al 1° gennaio 2022 l'introduzione per l'importazione dall’UE in Gran Bretagna di vino e di prodotti biologici. Per maggiori informazioni è possibile consultare i comunicati ufficiali del Governo inglese: vino e prodotti biologici.

Trasporto stradale di merci

In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

Come precisato in una recente comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il trasporto di merci su strada tra UE e il Regno Unito e viceversa può continuare a essere eseguito da parte delle imprese di trasporto italiane titolari di licenza comunitaria, avendo a bordo la normale copia conforme.

L'Accordo prevede infatti un reciproco accesso illimitato per i trasporti da punto a punto, oltre a garantire il diritto di transito nei rispettivi territori delle parti.

I trasporti da e per il Regno Unito possono essere svolti anche con l'autorizzazione multilaterale CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti), poiché tale Paese partecipa al sistema del contingente di autorizzazioni in quanto membro della Conferenza.

Oltre ai citati trasporti da punto a punto, l'Accordo consente, infine, di eseguire fino a due operazioni extra all'interno del territorio dell'altra parte, pertanto i trasportatori comunitari potranno eseguire nel Regno Unito fino a un massimo di 2 operazioni di cabotaggio (trasporto nazionale di merci concesso ad un vettore estero) entro 7 giorni dallo scarico delle merci oggetto del trasporto internazionale destinato nel Regno Unito.

Mobilità delle persone

Dall'inizio del 2021 è interrotta la libera circolazione tra l'UE e il Regno Unito e scatta il nuovo sistema di immigrazione.

Chi si reca in Gran Bretagna alla ricerca di un'occupazione deve ottenere un visto, concesso solo se si ha già un'offerta di lavoro e un salario previsto di almeno 25.600 sterline, ad eccezione dei lavori essenziali, dove è prevista una soglia più bassa, e del settore sanitario, per cui è prevista una corsia preferenziale per lo svolgimento più rapido delle pratiche di immigrazione.

Non è invece necessario il visto per motivi turistici e viaggi di breve durata, ma per l’ingresso in UK è necessario il passaporto e la permanenza non si può superare i tre mesi. Tuttavia, fino al 1 ottobre 2021 i cittadini UE che visiteranno la Gran Bretagna potranno effettuare l'accesso anche con la carta d'identità valida per l'espatrio.

I cittadini europei che vivono nel Regno Unito  possono ottenere lo status di residente permanente (settled status) o di residente provvisorio (pre-settled status) se vivono nel Paese da meno di 5 anni. Per ottenere la residenza provvisoria o permanente è necessario registrarsi all’ "EU Settlement Scheme", allegando alla domanda i documenti che comprovano l' identità e la residenza sul territorio britannico.

Sul piano dell'istruzione il Regno Unito ha rinunciato al programma Erasmus: non solo gli studenti britannici non potranno accedervi, ma dall'anno prossimo anche i loro colleghi europei dovranno richiedere il visto per studiare in Gran Bretagna e pagare la retta universitaria come studenti non britannici.

Anche per i giovani studenti che vogliono andare in vacanza studio sarà più complicato in quanto servirà un apposito visto, il passaporto e un’assicurazione sanitaria.

Informazioni e assistenza

La Commissione Europea ha pubblicato una completa sezione informativa sulla Brexit e le FAQ sull’Accordo (pdf).

L'Ambasciata d'Italia a Londra ha allestito una a pagina dedicata per rispondere, in particolare, alle esigenze informative dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito o che intendono recarvisi.

Sul versante camerale, nel sito WorldPass sono disponibili diversi approfondimenti tematici editi dall’Agenzia ICE. Lo sportello LombardiaPoint della Camera di Bergamo, oltre a diverse guide illustrative, mette a disposizione i propri qualificati esperti e consulenti per rispondere a quesiti specifici sui diversi aspetti (fiscalità, trasporti, dogana, ecc.). Per ricevere rapidamente una risposta, è sufficiente registrarsi su LombardiaPoint e inviare il quesito (percorso: L'esperto risponde > Dogane e intrastat > Assistenza dogane e intrastat (UCL) > Invia la tua richiesta). Tale servizio, finanziato dalle Camere di commercio lombarde, è gratuito e riservato alle imprese lombarde. Lo sportello resta inoltre a disposizione all’indirizzo lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it.

Anche l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha attivato sul proprio sito una specifica sezione informativa Infobrexit e ha istituito un servizio di informazione sull'impatto doganale attraverso un help desk che risponde all'indirizzo email adm.infobrexit@adm.gov.it.