Le misure del diritto annuale per l’anno 2020 sono state indicate nella nota n. 347962 del 11 dicembre 2019 del Ministero dello sviluppo economico (pdf) [1] che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale come determinato per l’anno 2014, stabilita dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 a decorrere dall’anno 2017.
Con successivo Decreto ministeriale 12 marzo 2020 (pdf) [2] entrato in vigore il 27 marzo 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato, ai sensi dell'art. 18, c. 10 della legge n. 580/1993, l’incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022, nella misura pari al 20%, con ripartizione sui progetti “Punto Impresa Digitale”, “Turismo” e “Formazione Lavoro” (così come approvato dal Consiglio della Camera di commercio di Bergamo con delibera n. 12/C del 25 novembre 2019).
Per imprese e soggetti già iscritti al Registro delle imprese
Importi dovuti per l’anno 2020 per la sede e per le unità locali delle imprese e degli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2020, sono risultati già iscritti o annotati nel Registro Imprese o nel REA e modalità di calcolo:
a. importi dovuti in misura fissa
Le seguenti tipologie di impresa e i soggetti iscritti solo nel REA versano un diritto in misura fissa:
Imprese o altri soggetti | Importo diritto annuale dovuto per la sede | Importo dovuto per ogni unità locale |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | euro 53 [*] | euro 11 [*] |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) | euro 120 | euro 24 |
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero | euro 66 [1] | |
Soggetti iscritti solo nel REA | euro 18 [2] | |
[*] Gli importi della tabella, già arrotondati all’unità di euro, sono pari in origine a euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ogni eventuale unità locale. In presenza di una o più unità locali, prima occorre sommare gli importi non arrotondati e poi si deve procedere all’arrotondamento del risultato all’unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore. Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale (ubicata in provincia di Bergamo) da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di euro 52,80 per la sede e di euro 10,56 per l’unità locale, per un totale di euro 63,36 da arrotondare a euro 63,00. [1] Importo dovuto per ciascuna unità locale e/o sede secondaria. [2] I soggetti iscritti solo al Rea. devono versare un unico diritto fisso di 18 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte. |
b. importi da calcolare in base a fasce di fatturato e aliquote
Le tipologie di impresa diverse da quelle della tabella di cui al punto a. determinano il diritto annuale dovuto per la sede legale o principale per l'anno 2020 applicando al fatturato [3] realizzato nel periodo d'imposta 2019 le aliquote corrispondenti agli scaglioni della tabella sotto riportata e sommando gli importi calcolati per ciascuno scaglione.
In presenza di unità locali l’importo da calcolare per ciascuna di esse è pari al 20% dell’importo calcolato per la sede con un massimo di euro 200.
La somma degli importi così calcolati (per la sede e per le eventuali unità locali) va prima ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e poi incrementato del 20% destinato al finanziamento dei progetti.
L’importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto, se inferiore (modalità di calcolo e metodo di arrotondamento sono contenuti nella nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello sviluppo economico (pdf) [4]).
Diritto calcolato per sede: euro 449,65364
Diritto calcolato per ciascuna unità locale: euro 449,65364 x 20% = euro 89,93073
Diritto calcolato (per sede + n. 1 unità locale): euro 449,65364 + euro 89,93073 = euro 539,58437
Diritto calcolato (per sede + n. 1 unità locale) euro 539,58437 -> riduzione del 50% -> euro 269,79218 -> applicazione della maggiorazione (20%) -> euro 323,75061 -> da arrotondare al centesimo di euro 323,75 -> e da arrotondare all’unità di euro -> versare euro 324
Tabella per scaglioni di fatturato e aliquote | ||
---|---|---|
SCAGLIONI DI FATTURATO | ||
da euro | a euro | aliquote |
0,00 | 100.000 | 200 euro (misura fissa) |
100.000,01 | 250.000 | 0,015% |
250.000,01 | 500.000 | 0,013% |
500.000,01 | 1.000.000 | 0,010% |
1.000.000,01 | 10.000.000 | 0,009% |
10.000.000,01 | 35.000.000 | 0,005% |
35.000.000,01 | 50.000.000 | 0,003% |
oltre 50.000.000,01 | 0,001% (fino ad un massimo di 40.000 euro) |
In via transitoria, le imprese di seguito indicate versano per l’anno 2020 un importo in misura fissa:
Imprese | Importo diritto annuale dovuto per la sede | Importo dovuto per ogni unità locale |
---|---|---|
Società semplici agricole [1] | euro 60 | euro 12 |
Società semplici (non agricole) | euro 120 | euro 24 |
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 96/2001 | euro 120 | euro 24 |
[1] Sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle sezioni speciali del Registro imprese relative alle imprese agricole / imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola". |