Clausole arbitrali

Che cosa sono

All'insorgere di una controversia, si può ricorrere all'arbitrato solo se nel contratto è stata inserita una clausola compromissoria che richiami espressamente il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio di Bergamo. A lite insorta, l'arbitrato può essere praticato anche in assenza della clausola compromissoria, purché tra le parti sia stipulato un compromesso arbitrale, accordo con il quale le parti derogano dalla giurisdizione ordinaria in favore dell'arbitrato.

Di seguito si propone la clausola multi step della Camera di commercio di Bergamo:

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente atto al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Bergamo. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di mediazione, le controversie anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio di Bergamo, da un arbitro unico/tre arbitri** nominato/i in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato sarà rituale e l’arbitro unico/ i tre arbitri** deciderà/decideranno secondo diritto.

Tale modello include entrambi i servizi offerti dalla Camera di commercio di Bergamo: mediazione e arbitrato. Qualora insorgano controversie, le parti si avvarranno dell'aiuto di un mediatore per trovare un accordo e, solo in caso di esito sfavorevole, chiederanno a un Tribunale Arbitrale di decidere la lite nel merito.

Ultima modifica: Martedì 5 Maggio 2020